Motivazione per relationem acritica e nullità della sentenza d’appello tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 21897 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, quando si traduca in una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni del primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. La motivazione solo apparente non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, così che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d’appello sia motivata per relationem, la censura deve identificare il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d’appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale della società contribuente avverso la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente rideterminato le pretese impositive relative a due avvisi di accertamento per le annualità 2010 e 2011, annullando i rilievi sulle fatture emesse da taluni fornitori e le relative sanzioni.
La CTR riteneva che i fatti acquisiti dalla Guardia di Finanza integrassero un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la consapevole partecipazione della società alla frode fiscale, con conseguente fondatezza della contestazione di indeducibilità dei costi solo per alcuni rapporti. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la parte intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.. La ricorrente lamentava che la CTR avesse confermato la decisione di primo grado senza esternare l’iter logico seguito, né indicare gli argomenti del primo giudice condivisi.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. La motivazione della sentenza impugnata non consentiva di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione di seconde cure e della conferma di quanto deciso in primo grado. Il Collegio ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 7074 del 2017, secondo cui, ove la sentenza d’appello sia motivata per relationem, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d’appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame.
Tale indirizzo trovava riscontro nella successiva affermazione per cui è nulla la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza d’appello motivata per relationem attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni del primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. n. 27112 del 2018). È stato inoltre precisato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 28139 del 2018).
Il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, e il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 in tema di valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede di verifica, sono stati dichiarati assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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