Motivazione per relationem alla CTU e silenzio sulle conclusioni di parte (Corte dei Conti Sez. III App. n. 262 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, essendo l’obbligo di motivazione assolto con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Non incorre pertanto nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni della relazione peritale condivise nel merito, quando il consulente abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte. Le critiche di questi ultimi, volte al riesame di elementi già valutati dal CTU, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non integra il vizio di motivazione.

Il Fatto

La sentenza appellata aveva rigettato il ricorso diretto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale polmonare e di una tromboflebite, per le quali era già stata riconosciuta la pensione di inabilità. Il giudice di primo grado, sulla base della CTU versata in atti, aveva escluso che tali patologie fossero correlabili, nemmeno in via concausale, con il servizio svolto dall’appellante in qualità di autista di scuolabus.

Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto appello, affidato a due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973, l’omessa, insufficiente e apparente motivazione su un punto decisivo e l’inattendibilità del parere del CTU. Si lamentava altresì la mancata considerazione della documentazione medica allegata al ricorso e della incisività delle patologie sulla vita di relazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi attingenti a un preteso difetto di motivazione della sentenza. La questione giuridica centrale attiene ai limiti dell’obbligo motivazionale del giudice contabile quando questi aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, in presenza di difformi conclusioni dei consulenti di parte.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del CTU non deve esplicitare in modo specifico le ragioni del proprio convincimento: è sufficiente l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento, dalle quali si desuma l’implicito rigetto delle contrarie deduzioni. Il riferimento giurisprudenziale è a Cass. civ., Sez. VI, n. 4352 del 2019, secondo cui non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni della perizia condivise nel merito.

Il Collegio ha inoltre precisato che il giudice, aderendo alle conclusioni del consulente che abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo motivazionale. Le contestazioni dei consulenti di parte che tendano al riesame di elementi già valutati dal CTU costituiscono mere argomentazioni difensive, il cui mancato esame non integra il vizio di motivazione.

Su tali basi l’appello è stato dichiarato infondato e rigettato per entrambi i motivi, con conferma della sentenza appellata. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso la pronuncia sulle spese di giustizia ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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