Termine impugnazione aggiudicazione e accesso atti limite 45 giorni (Cons. Stato n. 10559 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla piena conoscenza degli elementi di illegittimità, ma non può eccedere il limite di 45 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione stessa, operando quale termine secco di decadenza. La sospensione del termine per effetto dell’istanza di accesso agli atti presuppone che l’istanza sia proposta tempestivamente, e cioè prima della scadenza del termine ordinario di impugnazione. Il concorrente che, disponendo già degli atti di gara, ometta di attivare l’accesso nei termini non può invocare la tardività del ricorso come conseguenza della condotta della stazione appaltante. Il provvedimento che conclude positivamente la verifica di conformità presupposta alla stipula, adottato in mera esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, non è autonomamente lesivo se la sua illegittimità non sia contestata nei termini.
Il Fatto
Una società ha impugnato, con ricorso integrato da motivi aggiunti, il provvedimento con cui la stazione appaltante ha concluso positivamente il controllo di conformità previsto da una clausola del disciplinare di gara in relazione ai prodotti offerti dall’aggiudicataria, il conseguente nulla osta alla stipula dell’accordo quadro e l’aggiudicazione disposta in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato.
Il TAR Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività, rilevando che l’atto introduttivo era stato notificato dopo 51 giorni dall’aggiudicazione. La ricorrente ha appellato, sostenendo che solo la verifica di conformità fosse lesiva e che l’aggiudicazione, adottata in esecuzione della pronuncia, non richiedesse autonoma impugnazione entro i termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’appello, confermando la declaratoria di irricevibilità. La questione centrale attiene all’individuazione del termine di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti di affidamento dei contratti pubblici nei casi in cui i vizi siano conoscibili solo in esito all’accesso agli atti di gara.
Il Consiglio di Stato ha aderito all’orientamento secondo cui il termine per impugnare l’aggiudicazione è pari al massimo a 45 giorni, configurandosi come termine secco, ferma restando la facoltà di proporre motivi aggiunti per i vizi conosciuti successivamente. Il differimento del termine per effetto dell’istanza di accesso opera solo se l’istanza è proposta tempestivamente.
Nel caso concreto, la ricorrente era già in possesso, dal 2 agosto 2023, degli attestati di certificazione e delle schede tecniche trasmessi dall’aggiudicataria. La successiva istanza di accesso del 20 ottobre 2023 era limitata ai soli rapporti ufficiali di prova, senza più richiamare gli attestati di certificazione, a conferma dell’avvenuta conoscenza dei documenti.
La Corte ha ritenuto dirimenti il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva dichiarato efficace l’aggiudicazione e il verbale di consegna in via d’urgenza, entrambi depositati nel fascicolo di primo grado. Da tali atti emergeva che, almeno dal 31 gennaio 2023, la ricorrente era consapevole dell’avvenuto svolgimento della verifica postuma di conformità, potendo pertanto richiedere l’accesso ai certificati e ai rapporti di prova nei termini.
Ne è conseguita la tardività dell’istanza di accesso del 30 maggio 2023 e la conferma dell’irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto privi di autonomia rispetto all’atto introduttivo. L’appello è stato respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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