Nesso causale e pensione privilegiata militare: rigetto per assenza di prova tecnica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 321 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale militare, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità va condotto secondo la regola causalistica del più probabile che non, con onere probatorio a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 2967 cod. civ.. Il nesso causale o concausale rilevante ex art. 64 e ss. d.P.R. n. 1092/1973 non può desumersi da mere presunzioni o da automatismi, ma esige la dimostrazione di fatti di servizio specifici e idonei. Il giudice può aderire alle convergenti conclusioni della consulenza tecnica senza particolari oneri motivazionali, salvo che esse non siano corrette sotto il profilo metodologico e immuni da vizi o contraddizioni. Il rapporto concausale deve essere efficiente e determinante, non un mero momento sciogliente privo di valenza lesiva.
Il Fatto
Un ufficiale superiore dell’Esercito ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo l’annullamento del decreto con cui il Ministero della Difesa, recependo il parere negativo del Comitato di verifica, aveva disconosciuto la dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica tiroidea. Il ricorrente aveva rappresentato di aver svolto, nel corso della carriera, attività addestrative con contatto con materiale radioattivo, impiego di veicoli contenenti isotopi e missioni in territorio balcanico in contesti di uso di munizionamento all’uranio impoverito, deducendo l’omessa dotazione di dispositivi di protezione individuale.
A fondamento della domanda, il militare ha richiamato una consulenza medico-legale di parte e una relazione di laboratorio che attestava la presenza di micro e nanoparticelle metalliche nel tessuto tiroideo asportato. Il Ministero si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e il difetto di interesse, e nel merito l’insussistenza di ogni nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso le eccezioni in rito. Il ricorrente ha inteso far questione della sola dipendenza causale dell’infermità in funzione del futuro diritto a pensione privilegiata, il che radica la giurisdizione contabile in materia pensionistica. Il ricorso è ammissibile quanto alla previa istanza amministrativa e all’interesse concreto, risultando irrilevante che il militare non sia ancora cessato dal servizio.
Sul merito, il Decidente ha richiamato il parere del consulente tecnico medico-legale, che aveva concluso per l’insussistenza della dipendenza causale, nonché il secondo parere richiesto in via eccezionale all’Ufficio medico-legale presso il Ministero della Salute, che ha escluso il nesso sia in via causale sia in via concausale. Entrambi gli elaborati hanno valorizzato i rapporti informativi in atti, che non documentano eventi di effettiva esposizione a radiazioni ionizzanti, e hanno rilevato che il ricorrente, nelle missioni estere, non ha partecipato a reali conflitti a fuoco.
Gli accertamenti tecnici hanno inoltre escluso che la presenza di particelle metalliche nel tessuto tiroideo, riscontrata dalla relazione di parte, sia correlabile all’attività lavorativa: la rilevazione di micro e nanoparticelle è fenomeno comune, legato anche all’inquinamento urbano, e difetta il confronto con campioni di controllo. Quanto ai radioisotopi, la letteratura scientifica ne dimostra l’effetto cancerogeno solo con esposizione prolungata e dosi elevate, non documentate nel caso concreto. Gli studi richiamati dal ricorrente riguardano popolazioni di lavoratori con livelli di esposizione industriale ben superiori a quelli del militare.
La Corte ha quindi respinto il ricorso, applicando la regola del più probabile che non e ribadendo che il rapporto concausale deve essere efficiente e determinante. Non essendo stati articolati mezzi probatori idonei a dimostrare i fatti di servizio dedotti, e non sussistendo ragioni per discostarsi dalle convergenti conclusioni dei due consulenti, ritenute metodologicamente corrette, il giudice contabile ha confermato il rigetto della domanda. Le spese di lite sono state compensate per la complessità tecnica dell’accertamento.
Nota della Redazione
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