La riassunzione con citazione nel rito lavoro è tardiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20462 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio, ove la causa sia regolata dal rito del lavoro, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve avvenire con ricorso, da depositare nel termine perentorio di tre mesi dalla data di deposito del provvedimento della Corte di cassazione, con contestuale iscrizione a ruolo. È pertanto tardiva la riassunzione eseguita con atto di citazione depositato oltre detto termine, a nulla rilevando l’anteriore notificazione alle parti. Il dies a quo del termine trimestrale ex art. 392 cod. proc. civ. decorre dal deposito in cancelleria e non dalla comunicazione alle parti, sia che la Corte decida con sentenza sia che decida con ordinanza, avendo entrambi i provvedimenti natura pienamente decisoria. La tardività della riassunzione determina l’estinzione del giudizio, rilevabile d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
Una lavoratrice di tabaccheria agisce per il riconoscimento di una qualifica superiore e delle relative differenze retributive. Il giudizio prosegue nei confronti degli eredi della ditta individuale e, dopo una pronuncia di annullamento con rinvio, è riassunto davanti alla Corte d’appello dell’Aquila.
Il giudice del rinvio dichiara tardiva la riassunzione, eseguita con citazione oltre il termine previsto dall’art. 392 cod. proc. civ.. Avverso tale sentenza la lavoratrice propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, tutti volti a censurare l’affermazione di tardività. Resiste la controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende integralmente i motivi di ricorso e conferma la statuizione della corte territoriale. La riassunzione andava eseguita con ricorso, poiché la causa è regolata dal rito del lavoro, ed andava depositata entro tre mesi, termine perentorio, con relativa iscrizione a ruolo.
Il termine decorre dalla data di deposito dell’ordinanza della Cassazione, avvenuta il 28.1.21, e non dalla data di comunicazione alle parti. Ne consegue che il deposito della citazione in riassunzione, effettuato il 30.4.21, è tardivo, con estinzione del giudizio rilevabile d’ufficio dal giudice.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui, in caso di rinvio, ove la sentenza di cassazione qualifichi la causa univocamente, seppur implicitamente, come controversia di lavoro, la riassunzione davanti al giudice di rinvio deve seguire il rito del lavoro, risultando tardiva se eseguita con atto di citazione depositato oltre il termine, a nulla rilevando l’anteriore notifica alle parti (Sez. L n. 5777 del 12.04.2012).
Il Collegio richiama altresì l’insegnamento per cui il dies a quo del termine trimestrale decorre, indifferentemente, dal deposito del provvedimento, non potendosi attribuire rilievo al tenore letterale dell’art. 392 cod. proc. civ., non coordinato con le modifiche apportate all’art. 375 cod. proc. civ. (Sez. I n. 29204 del 13.11.2018).
Quest’ultima ragione è ritenuta dal Collegio la più liquida e sufficiente a fondare il rigetto nel merito, senza necessità di esaminare la diversa questione, prospettata dalla controricorrente, dell’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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