Motivazione rafforzata e consapevolezza del trasporto di armi e droga (Cass. pen. Sez. VI n. 6827 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta quando il giudice di secondo grado riformi la sentenza assolutoria di primo grado, impone di indicare compiutamente le ragioni per cui una determinata prova assume valenza dimostrativa diversa da quella ritenuta dal primo giudice, con un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici. La sola contiguità spazio-temporale dei fatti accertati non consente di ascrivere a tutti i concorrenti, in modo quasi automatico, la consapevolezza del trasporto di armi, esplosivi e sostanza stupefacente occultata in un vano nascosto. La responsabilità concorsuale resta invece dimostrata, con motivazione lineare, quando la pianificazione dettagliata, la ripartizione del carico tra più veicoli e l’uso di vetture staffetta provino la piena consapevolezza del carico di droga. In materia di ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, l’onere motivazionale è inversamente proporzionale al numero di dosi estraibili.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con sentenza del 3 febbraio 2023, condannava i ricorrenti per il delitto di detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di hashish e marijuana, nonché uno solo di essi per resistenza. Tutti venivano assolti dai reati di porto di armi e di ricettazione perché il fatto non costituisce reato, non essendo provata la consapevolezza dell’occultamento delle armi in un vano del furgone.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 maggio 2024, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, riteneva provato il consapevole contributo di ciascun imputato al trasporto unitario di droga, armi ed esplosivi. Avverso tale pronuncia i difensori proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione, violazione di legge in materia di continuazione, aggravante dell’ingente quantità, divieto di reformatio in pejus e mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero per difetto di specificità. Richiamando Sez. U n. 8825 del 2016, si afferma che l’onere di specificità dei motivi è proporzionale a quello del provvedimento impugnato e che, nella specie, l’atto di appello individuava i punti criticati e gli argomenti a sostegno.

Nel merito, i motivi sulla mancanza di motivazione rafforzata sono invece accolti. La Corte territoriale aveva riformato l’assoluzione di primo grado sul capo relativo alle armi e sull’hashish occultato nel vano nascosto, ma con argomentazione congetturale: dava per assodato che droga e armi appartenessero a un soggetto estraneo al processo, senza spiegarne il perché, e presumeva che tutti gli imputati fossero a conoscenza del contenuto del vano. La giurisprudenza richiamata (Sez. 6 n. 51898 del 2019) esige la compiuta indicazione delle ragioni per cui la prova assume valenza diversa.

Il dato della mera contiguità spazio-temporale non basta. I borsoni con esplosivo e giubbotti, pur non nel sottofondo, erano chiusi e non risultano visionati da alcuno; non tutti i ricorrenti parteciparono al carico. Da qui l’annullamento con rinvio sui capi indicati.

Non sono invece fondati i motivi sulla responsabilità concorsuale per il restante quantitativo di droga. La pianificazione dettagliata, la ripartizione in più veicoli, le modalità di incontro e l’uso di vetture staffetta provano la consapevolezza del carico. Le censure sul ruolo del singolo tendono a una inammissibile rilettura del merito.

Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, la Corte richiama Sez. U n. 14722 del 2020 e Sez. U n. 36258 del 2012: la soglia dei due chilogrammi di principio attivo opera solo in negativo e il superamento non è automatico. Il numero di dosi estraibili, nella specie elevatissimo, esime il giudice da ulteriore dimostrazione dell’offensività. La doglianza sull’art. 59 cod. pen. è generica.

È infondata anche la richiesta di riqualificazione nel favoreggiamento reale e l’invocazione dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen.: il ruolo di collegamento e di staffetta è delicato e cruciale. Gli ulteriori motivi su continuazione, dosimetria e reformatio in pejus restano assorbiti. La sentenza è annullata limitatamente al capo 2) e ai reati relativi a 1,530 kg di hashish del capo 1), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; nel resto i ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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