Omessa notifica della citazione diretta e nullità assoluta: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 6831 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica all’imputato e al suo difensore del decreto di citazione diretta a giudizio integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Ai fini della declaratoria non è sufficiente la conoscenza che l’imputato abbia avuto dell’esistenza del procedimento penale a suo carico, evenienza che rileva semmai in sede di rescissione del giudicato e non sana il vizio della vocatio in iudicium. La verifica dell’effettiva instaurazione del rapporto processuale impone al giudice di legittimità un esame diretto del fascicolo trasmesso, in ragione della natura procedurale della doglianza. Accertata la mancanza della notifica e dell’originale dell’atto, la sentenza di appello e quella di primo grado vanno annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione della citazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di due imputati per concorso nella cessione continuata di modesti quantitativi di hashish, sostituendo la pena detentiva con l’espulsione dal territorio dello Stato. Il difensore proponeva ricorso congiunto per cassazione articolando tre motivi, tra cui, per uno dei ricorrenti, la violazione di legge per insussistenza della prova della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio.

La Corte di merito aveva respinto l’eccezione sul rilievo che l’imputato, all’atto dell’arresto in flagranza, aveva avuto conoscenza del procedimento e si era avvalso dell’assistenza di un difensore. La questione approdava così in Cassazione sotto il profilo della corretta instaurazione del rapporto processuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la doglianza qualificandola come questione procedurale integrante un’ipotesi di nullità assoluta ex artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., incidente sulla citazione nel giudizio di primo grado. Dagli atti del fascicolo emerge che l’eccezione era stata ritualmente dedotta con l’atto di appello e respinta con l’argomento della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non è presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio: il giudice deve verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra legale domiciliatario e indagato, tale da far ritenere con certezza la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione allo stesso.

Il Collegio rileva però che sia la Corte di appello sia il Procuratore generale hanno impostato la questione sul terreno della conoscenza del procedimento, mentre il problema consiste nello stabilire se ricorra un’irregolare notifica del decreto ovvero un’omessa citazione tout court. Il rinnovato esame del fascicolo, condotto in ragione del carattere procedurale della doglianza secondo il principio di Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, non ha rinvenuto né la notifica dell’atto all’imputato o al difensore, né l’originale dell’atto.

La motivazione del primo giudice e, sulla sua scia, quella di appello è dunque incongrua, riguardando il diverso tema della conoscenza del procedimento, eventualmente rilevante in sede di rescissione del giudicato, e non l’omessa vocatio in iudicium. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale per la rinnovazione della notifica.

Quanto all’altro ricorrente, il ricorso è inammissibile: la censura è declinata in punto di fatto e postula un’indebita rilettura nel merito delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità secondo i principi di Sez. U n. 6402 del 30/04/1997. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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