Motivazione per relationem e doglianza di recidiva non devoluta in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33065 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la motivazione per relationem del giudice di appello che richiami le ragioni del provvedimento di primo grado, a condizione che il giudice abbia preso cognizione delle argomentazioni richiamate, le abbia meditate e le abbia ritenute coerenti con la propria decisione, sottoponendole a un vaglio critico e non a mera trascrizione acritica. La doglianza concernente la recidiva, non dedotta con i motivi di appello e non contestata quanto alla completezza della relativa sintesi, è inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per difetto di devoluzione al giudice di secondo grado. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 349, comma secondo, cod. pen., in relazione alla violazione del vincolo apposto ad aree sottoposte a sequestro, essendo nominato custode giudiziario in ragione della qualità di responsabile della struttura ricettiva.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20.01.2026, ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge per il carattere meramente adesivo e per relationem della decisione di appello, con riguardo alla mancata derubricazione del fatto nell’illecito amministrativo di cui all’art. 350 cod. proc. pen., al difetto dell’elemento soggettivo e all’illegittima applicazione della recidiva. Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura sulla motivazione per relationem, ricordando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, richiamato nel testo come Sez. U. 21/06/2000, Primavera: il rinvio alla motivazione di altro atto del procedimento è legittimo quando l’atto richiamato sia congruo rispetto all’esigenza di giustificazione del provvedimento, quando risulti dimostrato che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate, e quando l’atto, se non allegato o trascritto, sia conosciuto o ostensibile al momento dell’esercizio della facoltà di critica.

Nel caso concreto, la Corte esclude che la Corte territoriale si sia limitata a una trascrizione acritica: la sentenza di appello ha riportato le risultanze degli accertamenti di primo grado ritenute essenziali, ne ha sottolineato la valenza dimostrativa e le ha sottoposte a un vaglio penetrante. Il giudice di appello ha valorizzato la presenza del ricorrente al momento del sequestro e dell’accertamento della violazione, nonché la destinazione di una delle aree sequestrate al ricevimento del pubblico e al prosieguo dell’attività, escludendo la dedotta ignoranza dell’estensione del vincolo.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte rileva che il giudice di appello ha accertato la cosciente violazione del vincolo, senza che il ricorrente abbia offerto dichiarazioni alternative alla ricostruzione dei fatti. La doglianza sull’illecito amministrativo e sul dolo resta quindi superata dalla congruenza della motivazione.

La Corte esamina poi il motivo sulla recidiva. Dalla sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata risulta che la censura non è stata dedotta in secondo grado. Il ricorrente non ha contestato la completezza di quella sintesi, né ha dedotto di avere effettivamente devoluto la doglianza al giudice di appello. Il motivo è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la Corte esclude che il ricorrente versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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