Errore materiale in sentenza e prova delle ritenute non versate (Cass. pen. Sez. VII n. 33064 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le correzioni manoscritte del numero di R.G. e del numero della sentenza, così come l’indicazione in intestazione di un ulteriore nominativo, costituiscono meri errori materiali, emendabili ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., e non determinano alcuna nullità del provvedimento quando dal suo intero tenore risultino con certezza l’identità dell’imputato e il procedimento cui la decisione si riferisce. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM10 formati secondo il sistema informatico UNIEMENS possono essere valutati come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni generate dal sistema INPS ma formate esclusivamente sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30.09.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Il ricorso arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente deduce vizi formali del provvedimento, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità, all’individuazione del soggetto passivo del rapporto contributivo e alla valutazione delle risultanze probatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, con cui si lamenta nullità assoluta per vizi formali e anomalie nella redazione del provvedimento, la Suprema Corte osserva che l’eccezione è infondata, perché riferita a violazioni di norme processuali non riconducibili a nullità assolute o a inutilizzabilità patologica.
Le correzioni manoscritte del numero di R.G. e del numero della sentenza integrano, secondo la Corte, meri errori materiali, irrilevanti ai fini della validità del provvedimento, non incidendo né sul contenuto decisorio né sull’identificazione dell’atto. Allo stesso modo, l’indicazione nell’intestazione di un ulteriore nominativo costituisce una mera inesattezza materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., quando dall’intero tenore della sentenza risultino con certezza l’identità dell’imputato e il procedimento cui la decisione si riferisce.
Le restanti doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Con riguardo alla conoscenza dell’inadempimento, la Corte rileva che il giudice di merito ha inferito l’elemento soggettivo dalla circostanza che la notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta in data 01/02/2021 e sottoscritta dal ricorrente, indicava la corretta denominazione della società e il nominativo del legale rappresentante, oltre ai periodi in contestazione e all’ammontare delle retribuzioni e delle quote non versate.
Infine, i giudici di merito hanno richiamato le risultanze probatorie, tra cui una testimonianza e le attestazioni delle denunce contributive, applicando il principio elaborato da Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, secondo cui i modelli DM10 formati con il sistema UNIEMENS possono essere valutati come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.