Incendio e danneggiamento seguito da incendio si distinguono per l’elemento psicologico (Cass. pen. Sez. I n. 33129 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I reati di incendio di cui all’art. 423 cod. pen. e di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424, secondo comma, cod. pen. si distinguono in base all’elemento psicologico. Nel primo il dolo è generico e consiste nella volontà di cagionare una combustione non facilmente contenibile, tale da propagarsi creando effettivo pericolo per la pubblica incolumità; nel secondo il dolo è specifico e l’agente impiega il fuoco al solo fine di danneggiare un bene individuato, restando l’incendio fuori dalla sua intenzione. Se l’agente, oltre a voler danneggiare, agisce con coscienza e volontà di cagionare un fuoco di non lievi proporzioni, si configura il delitto di incendio, anche a titolo di dolo eventuale. Il dolo, fenomeno interiore, si accerta in via indiziaria attraverso indicatori fattuali, senza ricorso a schemi presuntivi.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 23 aprile 2025, ha confermato la condanna a due anni e otto mesi di reclusione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa nei confronti di due imputati, per il reato di cui all’art. 423 cod. pen. Il fatto riguardava l’incendio dell’autovettura di proprietà di una persona offesa, con propagazione delle fiamme fino a danneggiare infissi, portone, grondaia e vetrate di un edificio dell’Istituto Autonomo Case Popolari.
Il reato era contestato come commesso in concorso con un terzo, la cui posizione era stata stralciata e definita separatamente. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso, deducendo vizio di motivazione nella valutazione degli indizi, erronea qualificazione giuridica del fatto quanto all’elemento psicologico e sproporzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ribadito il perimetro del sindacato di legittimità: ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. il controllo verifica se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi, li abbiano correttamente interpretati e abbiano applicato le regole della logica, restando esclusa ogni nuova valutazione del fatto. La motivazione di appello, saldata con quella di primo grado, aveva ricostruito la presenza degli imputati e la loro condotta sulla base delle immagini di videosorveglianza e del contenuto di una conversazione intercettata, rendendo implausibile la ricostruzione alternativa della difesa.
Sul secondo motivo la Corte ha ricostruito la distinzione tra le due fattispecie. Nell’incendio il dolo è generico e richiede la volontà di provocare una combustione non facilmente contenibile, con effettivo pericolo per la pubblica incolumità; nel danneggiamento seguito da incendio il dolo è specifico e il fuoco è impiegato al solo scopo di danneggiare un bene individuato. Se l’agente agisce anche con la coscienza e volontà di cagionare un fuoco di non lievi proporzioni, si configura il delitto di incendio, anche a titolo di dolo eventuale.
Il dolo, ha proseguito la Corte, è fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso indicatori fattuali, secondo il ragionamento già indicato dalle Sezioni Unite n. 38343 del 2014, che esclude schemi presuntivi. Nel caso concreto il giudice di appello si è conformato a tali principi, valorizzando le modalità del fatto e il contesto ambientale — una via stretta del centro storico, con l’autovettura a meno di un metro dal portone dell’abitazione più vicina — oltre alla natura del bene incendiato, ai materiali infiammabili e ai danni provocati.
Quanto al rilievo difensivo sulla diversa qualificazione data nel separato giudizio dibattimentale, la Corte lo ha ritenuto privo di rilievo processuale: il giudizio celebrato con rito abbreviato è autonomo rispetto a quello definito con rito dibattimentale, e il giudice di appello non ha alcun obbligo di confrontarsi con le conclusioni di altro giudice in un differente processo, tanto più quando il dato riguardi l’elemento psicologico, suscettibile di diversa valutazione in base al compendio probatorio e al ruolo di ciascun imputato.
Sul terzo motivo la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, rilevando il corretto esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. Il giudizio sulle attenuanti è giudizio di fatto, sindacabile solo se la motivazione sia incongrua o contraddittoria. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 423 c.p. – Incendio
- Art. 424 c.p. – Danneggiamento seguito da incendio
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso