Motivazione sentenza fallimento integrabile nel reclamo ex art. 18 l.fall. (Cass. civ. Sez. I n. 8941 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento rileva in sede di legittimità soltanto se riguarda la sentenza pronunciata in grado di appello, poiché la motivazione della sentenza di primo grado, resa all’esito di un giudizio sommario e anticipato, può essere integrata e completata nel successivo giudizio a cognizione piena. La nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di motivazione è determinata unicamente dalla totale carenza di quest’ultima, non dalla sua mera insufficienza. Rientra nel giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria, attraverso la previsione di un soddisfacimento in tempi ragionevolmente contenuti.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti di altra società debitrice, per un saldo di conto corrente. Altri istituti di credito, con separati ricorsi poi riuniti, avanzavano la medesima richiesta. La società debitrice presentava domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva e depositava un piano di natura liquidatoria.
All’esito dell’udienza ex art. 162 l.fall. il tribunale dichiarava inammissibile la proposta e, con separata sentenza, dichiarava il fallimento. Il reclamo ex art. 18 l.fall. veniva rigettato dalla corte d’appello. Avverso tale sentenza la società fallita proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 16 l.fall., sostenendo che la sentenza dichiarativa di fallimento fosse solo apparentemente motivata e che la corte d’appello avesse omesso ogni valutazione di merito sulla fattibilità del piano.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiamando la propria elaborazione, osserva che la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di motivazione può derivare soltanto dalla totale carenza di quest’ultima e non dalla sua mera insufficienza. Poiché la sentenza di fallimento segue un giudizio sommario e anticipato, l’eventuale difettosa motivazione può essere integrata nel successivo giudizio di opposizione, dove il contraddittorio si svolge con pienezza di cognizione.
Il riferimento è viepiù pertinente in considerazione dell’effetto devolutivo pieno del reclamo ex art. 18 l.fall., anche a prescindere dal rilievo per cui la sentenza di secondo grado assorbe e sostituisce quella di primo grado. Ne deriva che il vizio deducibile in Cassazione è solo quello riguardante la sentenza d’appello.
Nel merito, la Corte esclude ogni profilo di anomalia motivazionale. La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti costituisce di norma una mera irregolarità formale, salvo che abbia inciso sull’attività del giudice. La conformità al modello dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte, essendo sufficiente che il convincimento risulti da un riferimento logico e coerente alle prospettazioni ritenute idonee a giustificarlo.
Quanto alla fattibilità giuridica, la Corte ribadisce che essa comprende la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta, dovendo il tribunale procedere a una verifica diretta del presupposto di fattibilità. La corte d’appello ha congruamente motivato la manifesta inattitudine del piano, dando conto delle incertezze sulla relazione del professionista ex art. 161, terzo comma, l.fall.
Nota della Redazione
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