Petitio hereditatis e somme fuoriuscite dall’asse prima dell’apertura della successione (Cass. civ. Sez. II n. 8942 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La petitio hereditatis è azione reale, attribuita all’erede ex novo al momento dell’apertura della successione, con la quale si chiede il riconoscimento della qualità ereditaria e la restituzione dei soli beni compresi nell’asse ereditario in quel momento. Essa non può essere esperita per far ricadere in successione somme che il de cuius abbia, prima della morte, rimesso al futuro erede in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte. L’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione. Restano estranee althemadell’azione le condizioni personali o di salute del de cuius, ove non sia stato proposto annullamento dei negozi per vizi della volontà.

Il Fatto

Il ricorrente convenne in giudizio la sorella davanti al Tribunale di Ancona chiedendo l’accertamento della propria qualità di erede dei genitori, deceduti ab intestato, e la restituzione pro quota delle somme e dei titoli depositati su un conto corrente e su un conto deposito titoli cointestati alla sorella e ai genitori defunti. Dedusse che la sorella, dopo il decesso del padre, aveva estinto il conto corrente e si era appropriata delle somme.

Il Tribunale, qualificata la domanda come petitio hereditatis, accolse parzialmente il ricorso limitatamente a una quota di euro 8.666,70, escludendo invece le somme già confluite su conti intestati alla sola sorella prima della morte del padre. La Corte d’appello di Ancona confermò tale impostazione, distinguendo le somme prelevate dopo il decesso da quelle fuoriuscite anteriormente dal patrimonio del de cuius, e ritenendo non provata la consistenza dell’asse ereditario materno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte muove dal rilievo che l’interpretazione della domanda e la determinazione del suo contenuto costituiscono tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della correttezza della motivazione.

Nel caso concreto, l’attore aveva chiesto di accertare la propria qualità di erede e di ottenere le quote di spettanza sui conti cointestati. L’azione proposta rientra senza dubbio nell’actio petitio hereditatis, disciplinata dall’art. 533 c.c.: l’erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chi possiede i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo, per ottenerne la restituzione. L’attore stesso, nell’atto introduttivo, aveva qualificato la domanda come petizione di eredità.

Presupposto dell’azione è l’impossessamento dei beni ereditari da parte del terzo o dell’erede, sicché essa può avere ad oggetto solo beni riconducibili all’asse al momento dell’apertura della successione. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’erede, con tale azione, non subentra nella posizione del de cuius, ma può reclamare solo i beni nei quali è succeduto mortis causa, restando esclusi quelli già fuoriusciti dal patrimonio del defunto in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte (Sez. II n. 3181 del 09.02.2011; Sez. II n. 8440 del 01.04.2008; Sez. II n. 10557 del 02.08.2001).

La Corte d’appello ha applicato correttamente tali principi distinguendo le somme prelevate dopo la morte del padre, per le quali è esperibile la petizione ereditaria, da quelle confluite sul conto intestato alla sola sorella prima del decesso, non reclamabili con l’azione proposta. La domanda ha natura reale e non contrattuale, sicché non può avere ad oggetto la restituzione di somme non presenti nel patrimonio del defunto. Ne consegue l’irrilevanza delle condizioni di salute dei genitori, non essendo stata proposta azione di annullamento dei negozi per vizi della volontà.

Quanto all’asse ereditario materno, la Corte d’appello ha accertato in fatto, con valutazione incensurabile, che l’attore non ne aveva provato la consistenza; il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie. Ne deriva l’irrilevanza della richiesta di CTU contabile, di natura esplorativa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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