Nel giudizio tributario la motivazione sintetica non integra omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 22997 del 10.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la motivazione sintetica della sentenza d’appello non integra il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice, sia pure in forma concisa, riferisce le censure del contribuente e ne espone le ragioni di irrilevanza rispetto alla natura dell’accertamento. Il vizio di motivazione rileva solo se la carenza argomentativa renda la decisione assolutamente incomprensibile. La censura che sollecita una rivalutazione delle prove è inammissibile in cassazione, essendo l’apprezzamento del materiale probatorio riservato al giudice di merito. Il ne bis in idem convenzionale presuppone che la precedente sentenza penale di assoluzione sia passata in giudicato.
Il Fatto
Una società contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione, a titolo di IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2007, importi correlati all’utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti. Il ricorso è respinto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale e, in secondo grado, la Commissione tributaria regionale conferma il rigetto. Il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo d’appello e difetto di motivazione; violazione delle regole sull’onere della prova; contrasto con il principio del ne bis in idem convenzionale, sulla base di una sentenza penale di assoluzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia su una delle due questioni devolute, essendosi il giudice occupato solo della censura relativa alla delega di firma dell’atto impositivo. La Corte ritiene il motivo infondato. La motivazione impugnata, pur sintetica, fa riferimento alle censure del ricorrente — l’asserita diversa sede di talune società e i pagamenti con rimessa a vista — e le considera irrilevanti rispetto alla natura dell’accertamento, incentrata sulla dichiarazione infedele, sulla contabilità non conforme, sulla mancata o tardiva emissione di fatture e sulla minore IVA dichiarata. La motivazione, per quanto concisa, non integra quindi alcun vizio di nullità.
Il secondo motivo lamenta la violazione delle norme sull’onere della prova, assumendo che l’amministrazione avrebbe contestato l’uso di fatture false senza supporto probatorio e che la sentenza d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché la censura sottende una richiesta di rivalutazione dei fatti.
Sul punto richiama l’orientamento consolidato secondo cui, con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può contrapporre all’apprezzamento dei giudici di merito una lettura difforme degli elementi disponibili. L’apprezzamento delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: alla Corte è riservato il solo controllo logico-formale e di correttezza giuridica, restando il giudice di merito libero di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere le risultanze idonee a dimostrare i fatti. Viene citata, in termini, Cass. n. 9097 del 2017.
Il terzo motivo invoca la violazione dell’art. 4 del Protocollo CEDU, sostenendo il contrasto tra la sentenza impugnata e la pronuncia penale di assoluzione del Tribunale di Avellino per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte giudica il motivo infondato, perché la sentenza penale non reca alcuna attestazione relativa al suo passaggio in giudicato. L’art. 4, par. 1, Protocollo 7 CEDU, nel riferirsi alla sentenza definitiva, non lascia dubbi, e la stessa Corte EDU (sentenza Grande Stevens c. Italia del 2014) ha precisato che la garanzia opera quando la precedente decisione di assoluzione o condanna è già passata in giudicato. La Corte richiama inoltre la sentenza A. e B. contro Norvegia del 2016, secondo cui i sistemi che reprimono uno stesso misfatto da punti di vista differenti, in modo prevedibile e proporzionato, non integrano una doppia incriminazione vietata, potendo l’aumento a tasso fisso delle imposte non versate restare estraneo alla garanzia convenzionale. Sono citate anche Cass. pen. n. 6993 del 2017 e Cass. pen. n. 31507 del 2021. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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