Operazioni triangolari e prova della cessione voluta ab origine (Cass. civ. Sez. V n. 30192 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni triangolari, ai fini della non imponibilità della cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, non è sufficiente la prova del trasporto della merce fuori dal territorio nazionale, ma occorre la prova, il cui onere grava sul contribuente, che l’operazione sia stata voluta fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario estero. I costi sostenuti per la formazione di un campionario sono ammortizzabili solo ove il giudice di merito ne verifichi il carattere non ricorrente, l’utilità pluriennale con ragionevole aspettativa di duraturi ritorni economici e l’assenza di incremento di valore di specifici beni iscritti all’attivo. È affetta da motivazione apparente, e non da mera insufficienza, la sentenza che non rende percepibili le ragioni della decisione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2012, emesso nei confronti di una società contribuente in ragione di tre riprese: la ricostruzione induttiva dei ricavi per presunta inattendibilità delle giacenze di magazzino, l’illegittimo utilizzo del plafond in relazione a cessioni triangolari effettuate all’estero e la deducibilità di una quota di ammortamento dei costi per la realizzazione di un nuovo campionario.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, ha respinto l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria e accolto l’appello incidentale della contribuente, ritenendo validamente contrastate le presunzioni, corretta la formazione del plafond e ammortizzabili i costi del catalogo. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono respinti. La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016: l’anomalia motivazionale rileva solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, mentre resta sindacabile la sola motivazione contraddittoria, non quella semplicemente insufficiente. La sentenza impugnata, pur richiamando la decisione di primo grado, espone ragioni chiare e univoche, idonee a giustificare la ratio decidendi.

Il primo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità e per non avere colto la ratio decidendi: la sentenza di appello aveva confermato la legittimità delle presunzioni, ritenendole però superate dalle difese della contribuente.

Il terzo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina delle operazioni triangolari, richiamando l’art. 58 del d.l. n. 331 del 1993 e l’art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la giurisprudenza unionale sulla direttiva IVA. Il principio decisivo è quello di Cass. n. 4408 del 2018: le espressioni “a cura” del cedente e “per suo conto” vanno interpretate alla luce dello scopo antifrode della norma, sicché è essenziale la prova, gravante sul contribuente, che l’operazione sia stata voluta fin dall’origine come cessione nazionale in vista di trasporto all’estero. Il giudice di appello si è limitato a valorizzare il trasporto della merce, senza accertare la documentazione attestante la volontà originaria dei contraenti.

Il quarto motivo è accolto nei limiti indicati. La Corte richiama l’art. 108, comma 1, del TUIR, l’art. 109, comma 1, del TUIR e l’art. 2426, n. 5, cod. civ., oltre al principio contabile OIC 24. La capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo presuppone che i costi siano relativi a un progetto identificabile e misurabile, abbiano carattere non ricorrente e utilità pluriennale: i costi di campionario, in quanto ricorrenti, non sono capitalizzabili (Cass. n. 25690 del 2016). La Commissione regionale non ha chiarito la straordinarietà dell’operazione né la violazione del principio di competenza.

Il quinto motivo è inammissibile, poiché la questione della distinta di magazzino risulta superflua rispetto alla ratio del giudice di appello. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *