Omessa pronuncia su silenzio-assenso e impossibilità della prestazione nell’appalto (Cass. civ. Sez. I n. 22998 del 10.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che ometta di pronunciarsi su censure potenzialmente decisive, ritualmente e autonomamente illustrate, incorre nel vizio di omessa pronuncia sanzionabile in sede di legittimità. Nel giudizio di risoluzione contrattuale per inadempimento dell’appaltatore, le questioni relative al perfezionamento dell’autorizzazione ex art. 59 d.P.R. n. 380/2001 per silenzio-assenso e all’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, ex art. 1218 cod. civ., sono potenzialmente decisive e, ove non esaminate, impongono la cassazione con rinvio. Le ulteriori questioni attinenti alla sufficienza del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo alla sola ATI, e non a ciascuna impresa associata, restano assorbite.
Il Fatto
La stazione appaltante ha risolto per grave inadempimento il contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di prove di laboratorio su materiali da costruzione, stipulato con un’ATI composta da una mandataria e da una mandante. Con provvedimento del 1.8.2014 la risoluzione contrattuale è stata disposta per fatto imputabile alle imprese.
Le società appaltatrici hanno agito per far dichiarare l’inefficacia e l’illegittimità della risoluzione e, in subordine, per il risarcimento del danno. Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello hanno respinto le domande, ritenendo legittima la risoluzione perché anche la mandante doveva possedere i requisiti tecnici, tra cui l’autorizzazione ex art. 59 d.P.R. n. 380/2001, per l’intera prestazione.
La Motivazione della Corte
Le ricorrenti hanno censurato, con il terzo e il quarto motivo, l’omessa pronuncia della Corte d’appello sul settimo motivo d’appello. In quel motivo le appellanti avevano dedotto di aver conseguito l’autorizzazione per silenzio-assenso e, in subordine, che l’eventuale inadempimento era dovuto a impossibilità della prestazione per causa non imputabile all’appaltatore, ex art. 1218 cod. civ.
La Corte ha osservato che entrambe le questioni erano state adeguatamente illustrate, in ossequio al principio di autosufficienza, con la sintesi nel ricorso delle censure già svolte e con la produzione dell’atto di appello in sede di legittimità. Esse erano decisive rispetto all’oggetto della controversia, poiché miravano non solo a confutare l’assunto della mancanza dell’autorizzazione in capo alla mandante, ma anche a contestare l’imputabilità dell’inadempimento posto a fondamento della risoluzione.
Pertanto, non prendendo alcuna posizione né sul meccanismo del silenzio-assenso né sulla dedotta inimputabilità dell’inadempimento per l’asserita responsabilità degli organi deputati al rilascio dell’autorizzazione, la Corte d’appello è incorsa in omessa pronuncia. I motivi terzo e quarto, esaminati unitariamente, sono stati così accolti.
I motivi dal quinto all’undicesimo sono stati dichiarati assorbiti. Le questioni sulla non necessità del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo a ciascuna partecipante all’ATI sarebbero divenute rilevanti, con necessità di trattazione da parte del giudice di rinvio, solo ove fosse accertato che la mandante non aveva conseguito l’autorizzazione per silenzio-assenso o che il mancato perfezionamento fosse a essa imputabile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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