Motivazione troncata e apparenza della motivazione: nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 25750 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, perché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. È nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello la cui motivazione risulti graficamente troncata, sì da non terminare con l’esposizione di una conclusione ma solo con l’esposizione dei principi giuridici e delle massime giurisprudenziali che tale conclusione dovrebbero sorreggere. Il fatto che la frase troncata sia estrapolata da un atto difensivo di parte non elimina la lacuna argomentativa, facendo comunque difetto l’esposizione delle considerazioni decisive che il collegio ha tratto dal passaggio solo parzialmente riportato, non altrimenti ricostruibili.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso di oltre 2,5 milioni di euro, versati a titolo di acconto per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine per il secondo semestre del 2002. La richiesta si fondava sulla cessione, dal 1° luglio 2002, del ramo d’azienda relativo a tali finanziamenti a una società controllata, con conseguente venir meno dell’obbligo tributario.
Nel 2010 l’Ufficio aveva sospeso il rimborso, richiamando genericamente carichi pendenti e prospettando una fideiussione o la compensazione con ruoli affidati. Il contribuente aveva chiesto l’indicazione precisa delle pendenze per prestare garanzia, senza ottenere risposta, e aveva impugnato il provvedimento. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale avevano respinto le domande, ritenendo legittima la sospensione del rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Si censurava la sentenza sia per l’insussistenza grafica della motivazione, troncata di netto tra la pagina 3 e la pagina 4, sia per la sua apparenza, risolvendosi in frasi di stile disancorate dal merito, sia per la radicale contraddittorietà.
Il Collegio di legittimità rileva che la motivazione è senz’altro monca e non termina con l’esposizione di una conclusione, ma solo con i principi giuridici e le massime giurisprudenziali che avrebbero dovuto sorreggerla. Si è trattato presumibilmente di un taglio involontario, come reso evidente dall’incompletezza della frase riportata in fondo a pagina 3 della decisione. La mancanza della parte ulteriore della frase e il mancato sviluppo del ragionamento sono circostanze idonee a determinare l’apparenza della motivazione, non comprensibile anche dal punto di vista grafico.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, il fatto che la frase troncata fosse estrapolata da un atto difensivo della stessa ricorrente non elimina la lacuna argomentativa: fa comunque difetto l’esposizione delle considerazioni decisive che il collegio regionale ha tratto dal passaggio solo parzialmente riportato, considerazioni non altrimenti ricostruibili.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di motivazione va apprezzata tanto nei casi di radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, poiché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
La sentenza è quindi nulla ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo è fondato e la censura va accolta; gli altri motivi risultano assorbiti. Il ricorso è accolto con riferimento al primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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