Inammissibili i motivi che non si confrontano con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 31964 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando perciò incoerenti rispetto alla motivazione. La proroga del termine per il completamento della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall., costituisce espressione di un potere discrezionale del tribunale fallimentare, che la concede solo in presenza di giustificati motivi. La dedotta lesione del diritto di difesa per mancato accesso a una memoria del pubblico ministero non integra un vizio autonomamente rilevante se la ricorrente non specifica quale vulnus concreto ne sia derivato.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona dichiarò il fallimento di una società, su istanza del pubblico ministero, previa declaratoria di inammissibilità della domanda prenotativa di concordato preventivo. Per il completamento della domanda, con il deposito della proposta, del piano e dei necessari allegati, era stato concesso un termine, di cui era stata poi negata la proroga nonostante la richiesta della società.

La società propose reclamo avverso la sentenza dichiarativa, contestando la legittimità del diniego di proroga e la violazione del diritto di difesa. La Corte d’Appello di Venezia rigettò il reclamo. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 161, ultimo comma, legge fall., contestando l’affermazione della corte territoriale secondo cui nel reclamo non sarebbe stata mossa alcuna censura al diniego della proroga. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché incoerente rispetto alla ratio decidendi della sentenza.

La corte d’appello aveva affermato la piena legittimità del diniego, non fondandosi sull’assenza di critiche nel reclamo. Essa ha ricordato che la proroga è concessa solo in presenza di giustificati motivi e ha qualificato il provvedimento come espressione di un potere discrezionale, da esercitare bilanciando la celerità della procedura con le esigenze del debitore di allestire la proposta e il piano.

Il diniego era stato ritenuto congruamente motivato in relazione a criticità emerse nella procedura, tra cui l’intestazione di un conto corrente all’estero, ostacoli alla prosecuzione in continuità diretta dell’attività e dubbi sull’attività di intermediazione prospettata. Ne derivava l’assenza di profili di illegittimità del decreto di inammissibilità.

Il secondo motivo prospettava falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 111 e 24 Cost. e all’art. 101 c.p.c., dolendosi del mancato accesso, prima dell’udienza, a una memoria del pubblico ministero. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile: la corte territoriale aveva osservato che la reclamante non indicava quali specifici elementi della decisione fossero stati tratti dalla memoria né quali iniziative difensive ne fossero risultate pregiudicate, senza che tale specificazione emergesse nel ricorso.

Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte non ha provveduto sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *