Sospensione da adesione inoperante sul ruolo straordinario (Cass. civ. Sez. V n. 14373 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 12, secondo comma, d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 opera, in favore di tutti i coobbligati, quando l’istanza di accertamento con adesione sia collegata a un avviso di accertamento e riguardi la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio. Tale effetto sospensivo non può prodursi rispetto all’iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, poiché essa trae origine non dalla pendenza del giudizio sul sottostante avviso di accertamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscossione. La sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del medesimo d.lgs. n. 218/1997 resta quindi circoscritta ai ruoli che dipendono dalla notifica dell’atto impositivo, restando estranea all’iscrizione determinata dal rischio di perdita del credito. Ne consegue la falsa applicazione di legge della decisione di merito che abbia annullato la cartella per asserita violazione dell’art. 12 cit.

Il Fatto

Le società contribuenti, detentrici ciascuna della metà delle quote di una società poi fallita, erano state destinatarie di cartelle di pagamento per II.DD. e IVA relative agli anni 2006 e 2007. Le riprese derivavano da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato la presenza di lavoratrici in nero nella società partecipata; a questa erano seguiti avvisi di accertamento e atti di contestazione sanzioni, con imputazione del reddito alle socie ex art. 11 d.P.R. n. 917/1986 e con imputazione diretta dell’IVA. Le cartelle impugnate erano state emesse a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria ex artt. 11, comma 3, e 15 bis del d.P.R. n. 602/1973, per il rischio di perdita del credito conseguente al fallimento.

Il curatore del fallimento aveva presentato istanza di accertamento per adesione. I giudici di merito, sia in primo sia in secondo grado, avevano ritenuto che tale istanza avesse sospeso i termini anche in favore delle società coobbligate, le quali dovevano considerarsi nei termini per impugnare tanto le cartelle quanto gli avvisi sottostanti. La Commissione Tributaria Regionale aveva quindi confermato l’annullamento, ravvisando la violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 218/1997. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, articolato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15 bis e 88 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 48 d.lgs. n. 270/1999. Il thema decidendum è se la sospensione conseguente all’istanza di adesione possa estendersi alla iscrizione a ruolo straordinario.

La Corte muove da una premessa consolidata: la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 d.lgs. n. 218/1997 opera anche quando l’istanza sia presentata dal socio o dal liquidatore di una società di capitali estinta, cui l’amministrazione contesti la responsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, perché l’atto impositivo conserva natura accertativa di quella responsabilità. Sul punto richiama, ragionando, Cass. Sez. V n. 2923 del 31/01/2023.

Passando al merito, la Corte legge il secondo comma dell’art. 12 d.lgs. n. 218/1997 in collegamento, testuale e logico, con il primo comma, che espressamente menziona la notifica dell’avviso di accertamento. La formula “sospensione, per tutti i coobbligati” va quindi riferita alla riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, cioè al ruolo provvisorio ex art. 15 del d.P.R. n. 602/1973 o al ruolo iscritto in pendenza di giudizio ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992.

Il ruolo straordinario ha invece origine autonoma e distinta: non dipende dalla pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento, ma dal fondato pericolo per la riscossione, che può essere determinato dal fallimento della società. La sospensione prevista dall’art. 12 non può pertanto produrre effetto rispetto ai ruoli formati ai sensi degli artt. 11 n. 3 e 15 bis d.P.R. n. 602/1973.

La Corte enuncia così il principio di diritto e, in sua applicazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione. Il motivo è quindi fondato sotto il profilo della falsa applicazione di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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