Compenso ausiliario, decorrenza dei cento giorni dal compimento delle operazioni peritali (Cass. civ. Sez. II n. 20488 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di cento giorni previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 per la richiesta di liquidazione del compenso dell’ausiliario decorre dal completamento delle operazioni peritali. Tale completamento non coincide necessariamente con il deposito della relazione scritta, potendo avvenire anche mediante integrazioni e chiarimenti resi oralmente al giudice su suo invito. Il travisamento del fatto pacifico costituisce motivo di revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., non di ricorso per cassazione, mentre il travisamento della prova non può riguardare l’interpretazione di un provvedimento giudiziale, che prova di per sé non è. È inammissibile la doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. che si risolva in una censura sull’apprezzamento del materiale istruttorio.

Il Fatto

Nel procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, il tribunale specializzato liquidava in favore di due periti, con decreto del 21.12.2020, il compenso per l’attività di valutazione aziendale e patrimoniale, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico dell’Erario. Un soggetto destinatario della misura proponeva opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo la decadenza dei professionisti dal diritto al compenso per decorso dei cento giorni dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 rispetto al deposito delle relazioni.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27.5.2022, respinta l’eccezione, rigettava l’opposizione e confermava l’importo liquidato. L’opponente chiedeva la revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. e, non essendo stata ancora disposta la sospensione del termine breve, proponeva ricorso straordinario per cassazione avverso la medesima ordinanza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte riqualifica il provvedimento di sospensione adottato dal giudice della revocazione, intervenuto dopo la notifica del ricorso, come sospensione del giudizio di legittimità. Tale sospensione è cessata con la comunicazione della sentenza di revocazione, senza necessità di riassunzione né di attendere il passaggio in giudicato, come desumibile dall’ultimo comma dell’art. 398 cod. proc. civ.

Nel merito, il ricorrente deduce il travisamento della prova, per avere l’ordinanza desunto dal decreto di liquidazione il deposito di una relazione integrativa il 18.11.2020, mai avvenuto secondo i periti. La Corte osserva che il travisamento del fatto pacifico è semmai motivo di revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., e che il travisamento della prova, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5792 del 5.3.2024, non riguarda l’interpretazione del provvedimento opposto, che prova non è.

Il punto centrale attiene alla decorrenza del termine dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. La Corte ritiene che il dies a quo coincida con il completamento delle operazioni peritali. Di regola il termine decorre dal deposito della relazione del consulente, che segna la conclusione dell’incarico, salvo che intervengano integrazioni successive nella stessa fase (Cass. ord. n. 18797 del 4.7.2023; Cass. n. 22030/2018; Cass. n. 28952/2011). Nel caso concreto tale completamento si è verificato solo quando i periti, nei primi giorni di novembre 2020, hanno reso su richiesta del tribunale integrazioni e chiarimenti verbali, anche sul quesito originario.

La Corte afferma che gli ausiliari adempiono l’incarico non solo redigendo per iscritto le osservazioni, ma anche quando le espongono oralmente al giudice, essendo irrilevante la forma. Quanto all’onere probatorio, l’ordinanza si è avvalsa del principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma primo, cod. proc. civ., non di un ragionamento presuntivo, con conseguente inconferenza del richiamo agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. La censura sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile, non potendo la violazione di tali norme porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio (Cass. n. 16572 del 13.6.2024; Cass. sez. un. n. 20867/2020; Cass. sez. un. n. 16598/2016). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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