Motivi non devoluti in appello e censura generica sulle attenuanti sono inammissibili (Cass. pen. Sez. VII n. 13446 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello con specifico motivo d’impugnazione è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato. La censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità quando la Corte d’appello ha motivato il diniego su circostanze fattuali insindacabili in sede di legittimità. Al fine di riconoscere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a considerare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare il beneficio, potendo risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato. L’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi sulla personalità, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego.
Il Fatto
Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 15.05.2024. Con i motivi di ricorso censura l’affermazione della propria responsabilità penale, la misura della pena e il diniego della sospensione condizionale, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente ritiene erroneamente valutati i profili di responsabilità e i trattamenti sanzionatori applicati nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene la doglianza sull’affermazione della responsabilità penale totalmente rivalutativa di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito. Questi si sono soffermati in modo ampio e congruo sull’elemento oggettivo del reato, con specifico riguardo alla disponibilità delle armi di cui all’imputazione, oltre che sull’elemento soggettivo.
La sentenza impugnata ha offerto una puntuale motivazione sulla dimostrazione della consapevolezza, da parte del ricorrente, del contenuto del sacco che il coimputato stava per consegnargli, anche alla luce delle conversazioni intercorse tra i due il giorno precedente.
Il secondo motivo è inammissibile nella parte riferita alla misura della pena e alla sospensione condizionale, perché attinente a questioni non sollevate con i motivi di appello. La Corte richiama il pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui il ricorso per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice d’appello con specifico motivo è inammissibile, essendo su tali punti formatosi il giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 2018; Sez. 2, n. 13826 del 2017).
Anche la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità, avendo la Corte d’appello motivato il diniego con riferimento a circostanze fattuali insindacabili in sede di legittimità. Il giudice di merito può limitarsi a considerare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare o meno il beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 2020). Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi sulla personalità, ma richiedono elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 2021).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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