Divieto cannabis light riletto tramite principio di offensività (Cass. pen. Sez. 3 n. 15691 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, il divieto di commercializzazione delle infiorescenze di canapa, introdotto dall’art. 18 d.l. n. 48/2025 (conv. in l. n. 80/2025) tramite l’art. 2, comma 3-bis, l. n. 242/2016, non contrasta con gli artt. 34 e 36 TFUE, ove la norma interna, limitando il divieto alle sole infiorescenze destinate al consumo umano e con effetti psicotropi, risulti proporzionata alla tutela della salute pubblica. La condotta di cessione e vendita al pubblico di tali derivati integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, anche in presenza di un contenuto di THC inferiore alle soglie legali, salvo che il prodotto sia, in concreto, privo di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Il ricorso per cassazione che deduca l’illegittimità costituzionale della norma applicata è ammissibile solo se rilevante e specifico, mentre è inammissibile se meramente riproduttivo delle censure già disattese dal giudice di merito.
Il Fatto
A seguito di un sequestro probatorio di 862 confezioni di cannabis light, per un peso complessivo di circa 1.998 grammi, detenute per la vendita al pubblico in due distributori, gli indagati proponevano istanza di riesame avverso il decreto emesso dalla Procura. Il procedimento riguardava il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione all’art. 2, comma 3-bis, l. n. 242/2016, come novellato dal d.l. n. 48/2025. La difesa eccepiva la disapplicazione della norma interna per contrasto con la disciplina UE e ne sollevava questione di legittimità costituzionale, ritenendo il sequestro fondato esclusivamente su una disposizione illegittima. Il Tribunale del Riesame di Matera rigettava l’istanza, confermando il provvedimento ablativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come, per effetto del combinato disposto dell’art. 1, comma 3-bis e dell’art. 2, comma 3-bis, l. n. 242/2016, sia penalmente sanzionata l’importazione, la cessione, la distribuzione e la vendita delle infiorescenze di canapa, con la sola eccezione della lavorazione per la produzione agricola dei semi. Tale disciplina, nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, non ha introdotto un nuovo reato, ma ha chiarito l’ambito di applicazione del divieto, che resta comunque subordinato alla verifica della concreta efficacia drogante del prodotto.
Quanto al dedotto contrasto con il diritto dell’Unione, la Corte ha escluso la sussistenza di un obbligo di disapplicazione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, causa C-663/18 (Kanavape), ha evidenziato che gli Stati membri possono limitare la libera circolazione delle merci per ragioni di tutela della salute pubblica, purché le misure siano proporzionate. Nel caso di specie, il divieto non colpisce la canapa industriale nel suo complesso — rimanendo leciti fibra, semi e cosmetici — ma solo le infiorescenze destinate al consumo umano e dotate di effetti psicotropi. Tale limitazione è stata ritenuta idonea e non eccedente rispetto all’obiettivo perseguito.
La Corte ha inoltre respinto le censure relative all’illegittimità costituzionale, affermando che la scelta di criminalizzazione rientra nella discrezionalità del legislatore e trova giustificazione nella finalità espressa dall’art. 18 d.l. n. 48/2025, volta a prevenire i rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica connessi all’assunzione di tali prodotti. Nessuna rilevanza è stata riconosciuta alle questioni sollevate, stante la corretta applicazione del principio di offensività, già compiutamente vagliato dal giudice di merito anche attraverso gli esiti delle analisi sui campioni sequestrati.
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Nota della Redazione
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