Sindacato di legittimità sulla motivazione per detenzione e resistenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 14208 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi di motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il vizio di travisamento della prova, ove dedotto, richiede l’identificazione dell’atto processuale, l’indicazione del dato probatorio incompatibile con la ricostruzione accolta e la prova della sua effettiva esistenza. L’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 può essere ravvisata solo laddove l’offensività penale della condotta sia minima, secondo una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, senza che sia necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 337 cod. pen., per aver detenuto sostanza stupefacente e per essersi opposto agli operatori di polizia giudiziaria durante un controllo. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena a due anni, due mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: errata ricostruzione dei luoghi di ritrovamento dello stupefacente; diniego di riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990; mancata applicazione degli artt. 59 e 393-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza; diniego delle circostanze attenuanti generiche; eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso, concernenti l’affermazione di responsabilità. Ha richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte ha quindi escluso che la dedotta distanza del punto di ritrovamento della droga dal percorso di fuga potesse inficiare la tenuta logica della motivazione, la quale aveva fatto leva sulla disponibilità della sostanza in capo al ricorrente e sulla sua condotta di disfarsi dell’involucro durante la fuga.
In relazione al reato di resistenza, la Corte ha evidenziato che la reazione oppositiva era finalizzata a eludere il controllo sulla persona e che la testimonianza di un teste presente sul luogo non forniva alcun supporto alla prospettazione difensiva di un atto arbitrario da parte degli operatori, non avendo il teste riferito alcuna condotta violenta degli agenti, ma avendo anzi descritto la reazione dell’imputato che spingeva.
Quanto al diniego della lieve entità, la Corte ha ribadito che l’accertamento postula una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, richiamando il dato quantitativo dello stupefacente sequestrato (hashish con principio attivo pari a grammi 33,77, da cui estraibili 1350 dosi medie singole) e la reazione oppositiva tenuta, elementi ritenuti assorbenti ai fini dell’esclusione della fattispecie attenuata.
Infine, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con il riferimento al precedente penale specifico dell’imputato e alla determinazione di una pena base inferiore al medio edittale, con conseguente assenza di necessità di una specifica e dettagliata motivazione sul punto.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 393-bis c.p. – Causa di non punibilità