Motivo cumulativo e confuso è inammissibile per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. I n. 14913 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo plurime censure eterogenee, riconducibili a violazioni sostanziali e processuali diverse, è inammissibile quando la formulazione non consenta l’individuazione delle singole questioni prospettate. Il motivo di ricorso deve avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, con esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti. L’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza, ciascuno autonomamente proponibile, è ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre i diversi profili a specifici motivi di impugnazione, non potendosi rimettere al giudice il compito di isolare le censure teoricamente proponibili.
Il Fatto
La banca aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice principale e di alcuni fideiussori, per il pagamento di una somma superiore al milione di euro. Gli intimati avevano proposto opposizione, accolte dal Tribunale, che aveva anche pronunciato condanna dell’istituto di credito al pagamento di una somma in favore degli opponenti, in ragione dell’illegittimo addebito di interessi e oneri sui rapporti bancari.
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione, ravvisando ultrapetizione nella condanna, e si era limitata a disporre la restituzione della somma versata in esecuzione del decreto opposto. Avverso tale pronuncia la banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico, complesso, motivo, articolato sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il motivo cumula in modo confuso plurime censure, non adeguatamente esplicate nello svolgimento del ricorso, nel quale non si individuano nemmeno i capi della motivazione che si intendono aggredire. Il “capo della sentenza oggetto di ricorso” trascritto nell’atto impugnatorio coincide, in realtà, con l’intera motivazione della sentenza, comprensiva delle ragioni relative alla domanda ex art. 96 c.p.c. e alla regolamentazione delle spese.
Il ricorrente richiama il tema della prescrizione e i principi sull’onere di specificità dell’eccezione e sulla ripetizione dell’indebito in conto corrente, evocando anche le Sezioni Unite n. 15895/2019. Il richiamo è però inconcludente: il giudice distrettuale non si è occupato della prescrizione, avendo ritenuto fondato il primo motivo di appello, incentrato sul vizio di ultrapetizione.
La Corte ha inoltre osservato che l’eccezione di prescrizione era stata respinta dal Tribunale e la relativa questione non risulta riproposta con l’atto di gravame. Quanto agli estratti conto, la stessa ricorrente aveva dedotto di averli prodotti in modo completo, onde non si configura alcun deficit probatorio.
La domanda riconvenzionale di ripetizione è stata assorbita dalla Corte territoriale in quanto valutata come subordinata. La Corte di cassazione ha ribadito che i motivi debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, richiedendo la puntuale esposizione delle ragioni e l’analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione. L’articolazione di un singolo motivo in più profili costituisce ragione d’inammissibilità quando non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese e distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti.
Nota della Redazione
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