Notifica cartella esattoriale e prescrizione onere trascrizione relata rateizzazione riconoscimento (Cass. civ. Sez. V n. 14914 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La censura relativa alla relata di notificazione è inammissibile ove la parte ricorrente non ne trascriva integralmente il contenuto, non potendo la Corte supplire con fonti esterne al ricorso. In tema di notifica della cartella esattoriale, la copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento non è priva di ogni efficacia probatoria: il giudice che ne escluda la conformità agli originali deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli presuntivi. I crediti erariali soggiacciono al termine decennale di prescrizione, salva diversa previsione di legge, con applicazione delle ordinarie cause interruttive. La richiesta di rateizzazione avanzata dal contribuente integra riconoscimento di debito e interrompe la prescrizione.

Il Fatto

Un incaricato per la riscossione notificava a una società contribuente il fermo amministrativo a tutela di diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito, notificati tra il 2009 e il 2014 e mai onorati. La società reagiva deducendo plurime irregolarità di notifica, tali da inficiare l’esistenza degli atti, oltre alla prescrizione del credito e della pretesa impositiva.

Entrambi i gradi di merito erano sfavorevoli alla parte privata. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo investono la notifica. La Corte li dichiara inammissibili richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la censura sulla relata impone alla parte ricorrente la sua trascrizione integrale, perché il giudice di legittimità possa scrutarla senza ricorrere a fonti esterne al ricorso (Cass. V n. 31038/2018; n. 13163/2019). La sentenza di merito aveva inoltre rilevato che tali censure erano state sollevate solo in appello, con ulteriore profilo di inammissibilità, non avendo la ricorrente riportato gli stralci dei precedenti gradi (Cass. V n. 5160/2020).

Nel merito, la Corte osserva che erano state osservate le procedure della notifica in proprio di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dove la notifica si intende avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da chi è abilitato alla ricezione, senza ulteriori adempimenti (Cass. S.U. n. 9962/2010; Cass. VI-5 n. 4556/2020).

Il terzo motivo, sul disconoscimento dei documenti, è respinto. La Corte chiarisce che la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su documenti disconosciuti, avendo piuttosto ritenuto inammissibile il disconoscimento generico di documenti non analiticamente individuati. In tema di notifica della cartella, se l’agente produce copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento e l’obbligato ne contesti la conformità ex art. 2719 cod. civ., il giudice non può negare ogni efficacia probatoria alle copie, ma deve valutare le specifiche difformità contestate (Cass. V n. 23426/2020).

Il quarto motivo, per motivazione apparente, non è accolto: la sentenza riprende la motivazione di primo grado con autonoma valutazione critica e argomenta analiticamente sui singoli motivi. Il vizio ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del convincimento o li indichi senza approfondita disamina (Cass. VI-5 n. 9105/2017; Cass. S.U. n. 8053/2014).

Il quinto e sesto motivo, trattati congiuntamente, riguardano la prescrizione e l’efficacia interruttiva della rateizzazione. La Corte ribadisce che i tributi soggiacciono al termine decennale ordinario, salva diversa previsione, con applicazione delle cause interruttive (Cass. V n. 24278/2020; Cass. S.U. n. 23397/2016). Tra l’atto opposto e la notifica della prima cartella non era decorso il decennio. Le istanze di rateizzazione, intervenute dal 2012, valgono come riconoscimento di debito (Cass. L. n. 10327/2017). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *