Onere probatorio del sottoscrittore che agisce con querela di falso per abusivo riempimento di foglio in bianco (Cass. civ. Sez. 1 n. 7157 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove il sottoscrittore assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio in bianco ed abusivamente riempito, egli ha l’onere di provare sia che la firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento sia avvenuto absque pactis. Tale onere, gravante a norma dell’art. 2697 c.c., non subisce deroga quando abbia ad oggetto fatti negativi: la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni. La valutazione del materiale probatorio, in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno o più possibili contenuti informativi del mezzo di prova, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva respinto la querela di falso proposta da alcuni soggetti e da una società nei confronti di una banca. Con la querela si era lamentato il riempimento absque pactis di una scrittura privata documentante un contratto di fideiussione: contratto in origine mancante, secondo la prospettazione degli attori, del soggetto in favore del quale era stata prestata la garanzia e del limite massimo di questa.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 2 luglio 2021, aveva respinto il gravame. Il giudice distrettuale aveva rilevato che la prova della falsità incombeva agli appellanti, i quali avevano l’onere di dimostrare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis; aggiungeva che rilevava la manifesta insufficienza della prova della falsità. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avesse richiesto loro di offrire una prova negativa — quella circa la mancanza del patto di riempimento — e che non fossero stati apprezzati gli elementi di prova forniti quali prova positiva dell’assenza di un preventivo patto di riempimento.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La ratio decidendi dell’impugnata pronuncia è stata individuata nell’affermazione per cui nella controversia era, nella sostanza, mancata la prova della falsità. La doglianza vertente sulla valutazione degli elementi indiziari che sconfesserebbero l’abusivo riempimento non è stata ritenuta concludente: ciò che rileva è che la Corte distrettuale abbia reputato assorbente la manifesta insufficienza della prova della falsità. Sul punto, la sentenza impugnata si sottrae a censura, avendo il giudice di merito fatto piana applicazione del principio per cui il sottoscrittore che agisce con querela di falso ha l’onere di provare sia che la firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento sia avvenuto absque pactis (richiamando le pronunce n. 3155 del 2004 e n. 31994 del 2025).
La Corte ha poi chiarito che non rileva che la circostanza da provarsi fosse negativa: l’onere probatorio gravante a norma dell’art. 2697 c.c. non subisce deroga quando abbia ad oggetto fatti negativi. Non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni (richiamando le pronunce n. 8018 del 2021 e n. 9099 del 2012). La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale riflette un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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