Inammissibile il motivo nuovo e prescrizione non rilevabile d’ufficio (Cass. pen. Sez. VII n. 30751 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che deduca un vizio attinente all’elemento soggettivo del reato non devoluto al giudice d’appello. La questione non proposta nel precedente grado non può formare oggetto di censura, né la difesa può dolersi della mancanza di motivazione su un punto estraneo alla cognizione del giudice di merito. Parimenti inammissibile è l’eccezione di prescrizione sollevata con l’atto di impugnazione, poiché l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevabilità delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in appello, con sentenza della Corte d’appello di Trieste del 25.06.2024, per un reato tributario commesso il 29.12.2014. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

La difesa ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero desunto il dolo specifico dall’entità del superamento della soglia di punibilità, senza indicare elementi di fatto dimostrativi dello stesso; ha inoltre prospettato che l’omissione dichiarativa potesse essere ascritta a un contesto di negligenza, favorito dalla restrizione custodiale subita dal ricorrente e dal suo consulente. Con memoria depositata il 26 marzo 2025 la difesa ha eccepito l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato, chiedendo la relativa declaratoria e, in subordine, l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per la causa prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La censura relativa alla mancata valutazione dell’elemento psicologico del reato costituisce, infatti, motivo nuovo, inerente a violazione di legge deducibile e non dedotta nel precedente grado d’appello.

Il Collegio ha osservato che non possono essere proposte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione. Da ciò discende che la difesa non può dolersi della mancanza di motivazione su un profilo che il giudice di secondo grado non era tenuto a esaminare. La Corte ha richiamato, in proposito, un precedente conforme.

Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte l’ha dichiarata parimenti inammissibile. Poiché l’unico motivo proposto è inammissibile, per pacifica giurisprudenza l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Ne deriva il divieto di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Il Collegio ha richiamato le Sezioni Unite n. 32 del 22/11/2000, che hanno affermato tale principio proprio in relazione alla prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

La Corte ha poi verificato il termine di prescrizione del reato, commesso il 29.12.2014. Tenuto conto dell’aumento di un terzo previsto dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il termine è di dieci anni, con maturazione della prescrizione al 29 dicembre 2024, dunque in data successiva alla sentenza d’appello del 25.06.2024. Tale rilievo resta però assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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