Rideterminazione della pena in executivis a seguito di declaratoria di incostituzionalità della Corte cost. (Cass. pen. n. 36272/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di norme penali e di esecuzione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la diminuente per la particolare tenuità del danno (Corte cost., n. 86/2024), il condannato per il delitto di rapina con sentenza divenuta irrevocabile prima della pronuncia della Consulta può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante e di rideterminare il trattamento sanzionatorio, salvo che il rapporto sia già esaurito. Tale potere sussiste anche quando la rideterminazione della pena richieda una valutazione discrezionale, non essendo la modifica della pena limitata ai soli casi di illegalità della pena.
Il Fatto
Un condannato per il delitto di rapina (art. 628 cod. pen.) ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la rideterminazione della pena, applicando la diminuente per la particolare tenuità del danno, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede tale diminuente.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta, ritenendo che il giudice dell’esecuzione possa procedere alla rideterminazione della pena solo se la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato l’illegalità della pena, non se la rideterminazione richieda una valutazione discrezionale. Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. Ha richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 9599/2025), secondo cui il condannato per il delitto di rapina, all’esito di un giudizio definito prima della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante e rideterminare il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.
La Corte ha specificato che tale principio si applica anche quando la sentenza di condanna non sia stata pronunciata a seguito di applicazione concordata di pena (patteggiamento), poiché in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza (Sez. U, n. 22451/2024), il giudice dell’esecuzione non può procedere alla rideterminazione della pena per effetto della sentenza della Consulta, non essendo consentito al giudice dell’esecuzione di riscrivere l’accordo. Nel caso di specie, essendo la sentenza pronunciata in esito a giudizio ordinario, il principio richiamato nell’ordinanza impugnata non era ad essa riferibile.
La Corte ha quindi chiarito che il giudice dell’esecuzione ha il potere di rideterminare la pena anche quando la rideterminazione richieda una valutazione discrezionale (come la valutazione della particolare tenuità del danno), non essendo la modifica della pena limitata ai soli casi di illegalità della pena. Ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra enunciati.
Implicazioni Pratiche
- Richiesta di rideterminazione della pena in executivis: L’avvocato del condannato per rapina con sentenza irrevocabile anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 deve proporre istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della diminuente per la particolare tenuità del danno e la rideterminazione della pena, allegando gli elementi di fatto che possano giustificare l’applicazione dell’attenuante (es. esiguità del danno, modalità della condotta, assenza di violenza grave).
- Distinzione tra sentenza ordinaria e patteggiamento: Il giudice dell’esecuzione può rideterminare la pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità solo per le sentenze pronunciate in esito a giudizio ordinario (o abbreviato), non per quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), per le quali le Sezioni Unite (n. 22451/2024) hanno escluso tale possibilità, non potendosi riscrivere l’accordo.
- Valutazione della particolare tenuità del danno: In sede di istanza, la difesa deve fornire elementi concreti per dimostrare la “particolare tenuità del danno” (es. danno patrimoniale di modico valore, assenza di danni alla persona, restituzione della refurtiva), al fine di consentire al giudice dell’esecuzione di esercitare il potere discrezionale di rideterminare la pena, non essendo sufficiente la mera allegazione della declaratoria di incostituzionalità.
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Nota della Redazione
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