Acquisizione documentale officiosa nella c.t.u. contabile nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21245 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, l’acquisizione ad opera del consulente tecnico d’ufficio di documenti diretti a provare fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile solo su iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. In materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, purché nei limiti dei fatti allegati e nel rispetto del contraddittorio. I poteri-doveri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga alle norme sulle prove del codice civile e del rito ordinario, a prescindere dall’iniziativa di parte.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale notificata per il pagamento di oltre un milione di euro a titolo di omissioni contributive contestate dall’INPS. L’imprenditrice deduceva fin dal ricorso introduttivo di avere diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo 2004-2008, per essersi adeguata al contratto provinciale di riallineamento mediante conforme contratto aziendale, omettendo tuttavia di produrre quest’ultimo documento in allegato al ricorso.
Durante le operazioni peritali della c.t.u. contabile, il consulente nominato dal giudice acquisiva il contratto aziendale, alle cui operazioni l’INPS decideva di non partecipare. Il Tribunale accoglieva in larga parte l’opposizione e la Corte d’Appello rigettava il gravame dell’Istituto, che proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. e della normativa sugli sgravi contributivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando in primo luogo come l’imprenditrice avesse tempestivamente dedotto il diritto allo sgravio fin dal ricorso introduttivo, introducendo il tema nel processo, pur avendo omesso di produrre il contratto in allegato all’atto. Il documento era stato poi acquisito dal consulente nel corso delle operazioni peritali, alle quali l’INPS aveva scelto di non partecipare.
La Corte ha rilevato che l’Istituto non aveva contestato tempestivamente e formalmente, nella prima difesa utile in sede di esame della consulenza, l’intervenuta acquisizione del documento. L’eccezione di nullità era stata formulata solo con l’atto di appello, risultando pertanto tardiva alla luce dell’art. 157 c.p.c., che sanziona con la nullità relativa l’acquisizione documentale operata dal consulente al di fuori dei poteri officiosi del giudice.
La sentenza richiama il precedente di cui a Cass. 01/06/2022, n. 17916, che ha cassato la sentenza d’appello la quale, in assenza di tempestiva eccezione di parte, aveva rilevato d’ufficio la nullità della c.t.u. per avere il consulente acquisito nuova documentazione oltre i termini delle preclusioni istruttorie.
Quanto al merito dell’acquisizione, la Corte ha ricordato che nel rito del lavoro il rigoroso sistema di preclusioni documentali trova un contemperamento nei poteri d’ufficio del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 421 c.p.c., come già affermato da Cass. 02/10/2009, n. 21124. Tali poteri possono essere esercitati in deroga alle norme sulle prove del rito ordinario: quanto all’esibizione di cose e documenti, a prescindere dall’iniziativa di parte ex art. 210 c.p.c.; quanto alla c.t.u. in materia contabile, a prescindere dal consenso delle parti alla consultazione di documenti non prodotti, in deroga all’art. 198 c.p.c., come precisato da Cass. 10/12/2019, n. 32265.
In applicazione di tali principi, richiamando Cass. 09/05/2023, n. 12348, la Corte ha confermato che il Tribunale aveva legittimamente esercitato i poteri d’ufficio riconosciuti dall’art. 421 c.p.c., acquisendo un documento diretto a provare il fatto costitutivo della domanda, tempestivamente dedotto e sottoposto al contraddittorio delle parti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese dell’Istituto.
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Nota della Redazione
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