Obbligo di repêchage esteso alle mansioni inferiori e onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18904 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di provare l’inesistenza di posizioni lavorative alternative grava interamente sul datore di lavoro, mentre sul lavoratore non incombe alcun onere, neppure di allegazione. Tale onere si estende alle mansioni inferiori, anche a termine. Il datore, prima di intimare il recesso, deve offrire al lavoratore la mansione alternativa inferiore, prospettandone il demansionamento, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, potendo recedere solo in caso di rifiuto. Ove non provveda, per sottrarsi all’annullamento del licenziamento deve allegare e provare che il lavoratore non possiede le competenze professionali richieste per quelle mansioni. Il momento processuale in cui il lavoratore deduce la mancanza di offerta di ricollocazione è irrilevante, trattandosi di mera difesa non soggetta a preclusioni.

Il Fatto

Un lavoratore impiegato con qualifica impiegatizia di alto livello viene licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 13 luglio 2018. Il recesso si fondava sulla chiusura del reparto aziendale in cui prestava attività prevalente e sull’impossibilità di ricollocazione.

Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi respingono l’impugnazione del licenziamento. I giudici di merito ritengono assolto l’onere di repêchage, valorizzando l’assenza di assunzioni a tempo indeterminato dopo il gennaio 2018 e la mancanza di una specifica allegazione del lavoratore sulla possibilità di essere adibito ad altre mansioni. Il lavoratore ricorre in cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2, comma 2, legge n. 604 del 1966 sotto il profilo della genericità della comunicazione e dell’immutabilità delle ragioni del licenziamento. I motivi sono infondati: la Corte territoriale ha correttamente ricostruito gli atti della procedura, escludendo sia il lamentato mutamento delle ragioni tecniche e organizzative sia la genericità della comunicazione dell’11 giugno 2018, che già individuava la cessazione della sede lavorativa del dipendente.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili nella parte in cui censurano la valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto. La Corte ribadisce che il potere di selezionare e valutare le prove appartiene al giudice di merito. Sul quinto motivo rileva la preclusione derivante dalla doppia conforme, non superata dal ricorrente, che non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo, che censura la sussistenza del giustificato motivo oggettivo senza superare i limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il nucleo della decisione è nel sesto motivo, accolto. La Corte d’appello aveva affermato che sul lavoratore grava un onere di allegazione dei posti disponibili e aveva valorizzato la genericità della sua difesa. La Cassazione ribalta tale impostazione: l’onere della prova in materia di repêchage è a carico del datore di lavoro e sul lavoratore non grava alcun onere, neppure di allegazione. L’onere datoriale si estende anche alle mansioni inferiori, con riguardo all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del recesso.

La Corte precisa che il datore, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa inferiore, prospettandone il demansionamento, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede. Solo il rifiuto del lavoratore consente il recesso. In mancanza, il datore deve allegare e provare, su circostanze oggettivamente riscontrabili, che il lavoratore non possiede le competenze per quelle mansioni. Nel caso concreto il datore non l’ha fatto. È irrilevante il momento processuale in cui il lavoratore deduce la mancanza di offerta, trattandosi di mera difesa non soggetta a preclusioni.

Non rileva, infine, che si trattasse di mansioni operaie anziché impiegatizie, né che le assunzioni successive fossero a termine. Determinante è che il licenziamento sia stato intimato in violazione dell’art. 3 legge n. 604 del 1966, pur esistendo posizioni alternative, anche a termine, senza alcuna offerta di ricollocazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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