Mutatio libelli non configurabile nella modifica dell’ammontare dell’adeguamento tariffario (Cass. civ. Sez. I n. 4115 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La modificazione della domanda, ammessa a norma dell’art. 183 cod. proc. civ., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima, petitum e causa petendi, purché la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali. Esorbita dai limiti dell’emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, introducendo un tema di indagine nuovo e una pretesa diversa. La modifica quantitativa della domanda di adeguamento tariffario per prestazioni sanitarie non integra mutatio libelli quando incide unicamente sull’ammontare dovuto e consegue a provvedimenti amministrativi sopravvenuti nel corso del processo. Il mancato superamento del tetto di spesa non è fatto costitutivo, ma fatto impeditivo, il cui onere probatorio grava sulla parte debitrice.

Il Fatto

L’Associazione conveniva in giudizio l’ASL chiedendo l’adeguamento tariffario per le prestazioni specialistiche rese nel triennio 2003-2005, domanda originariamente fondata su un decreto commissariale. La Corte di appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, accoglieva l’appello e condannava l’ASL al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali.

I provvedimenti di adeguamento che si erano succeduti nel tempo vennero annullati dal giudice amministrativo. La domanda fu quindi correlata a una successiva delibera commissariale, con riformulazione dei conteggi in corso di causa. L’ASL ricorreva per cassazione deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La ricorrente sosteneva l’inconfigurabilità di un diritto soggettivo all’adeguamento automatico e prospettava un’inammissibile mutatio libelli, per essere stata la domanda fondata su delibera diversa e su conteggi riformulati tardivamente.

La Corte ricostruisce il diritto vivente sulla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli. Richiama Cass. S.U. n. 12310/2015, secondo cui la modificazione può riguardare anche petitum e causa petendi, sempre che resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non pregiudichi le facoltà difensive della controparte. Cita altresì Cass. n. 816/2016 e Cass. n. 26782/2016.

Il principio è poi precisato: esorbita dall’emendatio consentita il mutamento della causa petendi che consista in una vera modifica dei fatti costitutivi, tale da introdurre un tema di decisione nuovo (Cass. n. 32146/2018). L’evoluzione è fotografata da Cass. S.U. n. 22404/2018, che impone di verificare l’invarianza degli elementi oggettivi della domanda rispetto a quella iniziale.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia correttamente escluso la mutatio libelli. Le domande precisate in primo grado e in appello riguardarono sempre la richiesta di adeguamento triennale già azionata nell’atto introduttivo. Il riferimento a una nuova delibera commissariale, resosi necessario dopo l’annullamento delle precedenti determinazioni, non ha immutato la causa petendi, incidendo solo sull’ammontare dovuto a titolo di aggiornamento delle tariffe.

Il terzo motivo, concernente i tetti di spesa, è dichiarato inammissibile perché prospettato in termini generici. La Corte ribadisce che il mancato superamento del tetto non integra fatto costitutivo, ma fatto impeditivo, con onere della prova a carico della parte debitrice (Cass. n. 5661/2021). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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