Notificazione inesistente del ricorso e regressione al primo giudice nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 19219 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento che inizia con ricorso, e non con atto di citazione, l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non determina la radicale inesistenza del giudizio di primo grado. L’instaurazione del processo si perfeziona con il deposito dell’atto in cancelleria, anteriormente alla notificazione alla controparte, sicché non è preclusa la rinnovazione della notificazione inesistente. Ne consegue che il giudice del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove la revoca non impedisca la rinnovazione della dichiarazione, deve rimettere la causa al primo giudice in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c. Il ricorso per cassazione che censuri tale regula iuris è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per conformità della decisione impugnata all’orientamento della Corte.
Il Fatto
Il Tribunale, su istanza del creditore previdenziale, dichiara il fallimento di una società in accomandita semplice e dei due soci illimitatamente responsabili, previa risoluzione di un concordato preventivo in precedenza omologato. Uno dei soci propone reclamo, rilevando che l’istanza di fallimento non gli era stata notificata e chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza senza rinvio al primo giudice.
La Corte d’Appello accoglie il reclamo e dichiara la nullità della sentenza nella parte relativa ai soci illimitatamente responsabili, ma rimette la causa al Tribunale per una nuova pronuncia nel rispetto del contraddittorio. Il socio soccombente ricorre per cassazione, deducendo che, versandosi in ipotesi di inesistenza della notificazione, il giudice dell’impugnazione avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità senza regressione del processo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., nonché degli artt. 18 e 147 legge fall. La tesi è che all’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo corrisponda l’insanabilità del vizio e l’impossibilità di rimettere la causa al primo giudice.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo la Corte d’Appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non offrendo il motivo elementi per mutare tale orientamento.
Il Collegio ricostruisce anzitutto la regola del rito ordinario: nel processo avviato con atto di citazione, l’omessa notificazione dell’atto introduttivo costituisce anomalia insanabile che, diversamente dalla mera nullità della notificazione, non rientra nelle previsioni dell’art. 354 c.p.c. e non consente la rimessione al primo giudice, dovendosi il giudice dell’appello limitare a dichiarare la nullità della sentenza (Cass. nn. 21219/2016; 19358/2007; 8608/2006; 8645/2020).
Tale regola non è però estensibile al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Il relativo procedimento inizia con ricorso, sicché l’instaurazione del giudizio si perfeziona già con il deposito in cancelleria (editio actionis), prima della notificazione alla controparte (vocatio in ius), che segue dopo il decreto di fissazione dell’udienza. Ne deriva che, nel processo introdotto con ricorso, all’inesistenza della notificazione non corrisponde la radicale inesistenza del giudizio di primo grado, con piena operatività della rinnovazione degli atti nulli e regressione alla fase in cui la nullità si è verificata, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, quando la revoca del fallimento non preclude la rinnovazione della dichiarazione, il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice (Cass. n. 18339/2015, relativa a notificazione inesistente; conforme Cass. n. 25218/2013; successivamente Cass. nn. 3861/2019 e 2462/2022). L’isolato contrario arresto di Cass. n. 11219/2021 viene espressamente disatteso, perché fondato sul richiamo a un precedente non pertinente, pronunciato in un processo avviato con atto di citazione (Cass. n. 21219/2016). Il principio della rinnovabilità della notificazione anche inesistente è del resto affermato, proprio in ragione dell’introduzione con ricorso, nel rito del lavoro (Cass. nn. 12353/2014; 18081/2004; 5358/2004) e nell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 20757/2014).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 353 c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso