Mutuo, la consegna di assegni non prova da sola il titolo (Cass. civ. Sez. I n. 18516 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La consegna di assegni circolari o bancari, o di somme di denaro, non è di per sé prova della conclusione di un contratto di mutuo, poiché la dazione può avere svariate cause giustificatrici. L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, in forza dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare non solo la consegna ma anche il titolo da cui deriva l’obbligo restitutorio. Quando l’accipiens ammette la ricezione ma contesta il titolo, la sua difesa non si converte in eccezione in senso sostanziale e non determina l’inversione dell’onere della prova. Le scritture contabili dell’imprenditore, fuori dei rapporti tra imprenditori, non provano a suo favore se non in concorso con altre risultanze.

Il Fatto

Una società finanziaria ha citato in giudizio il mutuatario per ottenere il pagamento di una somma, oltre interessi, in adempimento di un contratto di mutuo. Il convenuto è stato condannato in primo grado e ha impugnato la decisione davanti alla Corte di appello, sostenendo che l’erogazione del denaro non derivava da un mutuo, ma da un accordo fiduciario inserito in una più complessa operazione negoziale intercorsa tra la società e un terzo.

La Corte di appello ha respinto il gravame, ravvisando il titolo della dazione nella conclusione del contratto di mutuo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, articolati attorno alla prova del titolo, all’ammissibilità della prova presuntiva e testimoniale e alla forma scritta richiesta per l’intermediario finanziario.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio. La Corte territoriale aveva desunto il perfezionamento del mutuo dalla incontestata traditio della somma, avvenuta mediante consegna di assegni circolari, e dalle scritture contabili della società.

Il Collegio non nega che il mutuo sia contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della sua disponibilità giuridica, e che la traditio rei possa realizzarsi con la consegna di assegni che il mutuatario dichiari di accettare come denaro contante, rilasciandone quietanza a saldo.

Il principio però non si esaurisce qui. L’attore che agisce per la restituzione deve provare, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., tutti gli elementi costitutivi della domanda: non solo la consegna, ma anche il titolo dell’obbligo restitutorio. L’esistenza del mutuo non può desumersi dalla mera dazione, che può avere molteplici ragioni.

Quando l’accipiens ammette di aver ricevuto la somma ma contesta il titolo addotto dalla controparte, la sua difesa non si trasforma in eccezione in senso sostanziale e non comporta l’inversione dell’onere della prova: resta l’attore a dover dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa.

Neppure le scritture contabili della società possono colmare la lacuna. Fuori dai rapporti tra imprenditori, esse provano a favore dell’imprenditore solo se confortate da altre risultanze, nella specie non indicate. La sentenza è dunque cassata sul motivo accolto, con assorbimento dei restanti e rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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