Incompletezza degli estratti conto e rideterminazione del saldo bancario (Cass. civ. Sez. I n. 18514 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, il giudice di merito che rilevi l’incompletezza degli estratti conto prodotti non può rigettare la domanda di rideterminazione del saldo e di ripetizione dell’indebito per la sola carenza documentale. Egli deve applicare il principio secondo cui, in mancanza di documentazione relativa ai periodi intermedi, il correntista beneficia dell’azzeramento dei saldi intermedi, con la conseguenza che la banca, per quei periodi, non ottiene alcunché ed il correntista nulla recupera. In alternativa, il giudice è tenuto a motivare dettagliatamente in ordine all’insufficienza degli estratti disponibili ai fini dell’applicazione di tale principio. Resta fermo che il giudice del merito è dominus dell’accertamento sulla idoneità del materiale probatorio, potendo valorizzare anche documentazione diversa dagli estratti conto.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca per sentir accertare l’illegittimità dell’addebito di interessi anatocistici, usurari, spese e commissioni non pattuite, chiedendo la restituzione della somma indebitamente percepita. Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che l’attrice non aveva provato i pagamenti indebiti, avendo prodotto solo parzialmente gli estratti conto, e che tale omissione non poteva essere supplita dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
La Corte d’appello confermava il rigetto, osservando che gli estratti conto erano stati prodotti in forma discontinua ed incompleta, che la consulenza tecnica era inattendibile perché basata su integrazioni matematiche non sorrette da dati documentali e che la banca non aveva onere di conservare i documenti oltre il termine decennale. La correntista ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per aver il giudice d’appello dissentito dalla consulenza tecnica senza adeguata motivazione. Il motivo è inammissibile. Il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza, potendo liberamente seguire o disattendere le conclusioni del consulente, purché fornisca una motivazione adeguata, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione.
Nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum: al giudice è consentito disattendere le argomentazioni tecniche del consulente, sia quando siano intimamente contraddittorie, sia quando egli sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie cognizioni tecniche. L’unico onere è quello di una motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori di diritto. Nella specie la Corte territoriale aveva accertato che non sussistevano documenti di sostegno alle formule utilizzate, cosicché la doglianza sulla violazione del divieto di uso della scienza privata non risultava fondata.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte richiama la propria giurisprudenza più recente in tema di incompletezza degli estratti conto, confermando che il giudice può valorizzare altra documentazione, quali le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili ex artt. 2709 e 2710 cod. civ., gli estratti conto scalari, o la stampa dei movimenti da home banking non contestata in modo chiaro e circostanziato dalla banca.
In particolare, per l’azione del correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti, la Corte ribadisce che, in mancanza di documentazione relativa ai periodi intermedi, il correntista che sostenga l’accumulo di un credito o di un minore debito deve provarlo; in caso contrario, beneficia del meccanismo di azzeramento dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quei periodi, non ottiene nulla ed il correntista nulla recupera, così prevenendo il rischio di due saldi difformi all’esito del ricalcolo.
Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva rigettato le domande per la mancata produzione di tutti gli estratti conto, quantunque dagli atti emergesse che quelli mancanti fossero limitati a circoscritti periodi. Il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto applicare il principio richiamato, ovvero motivare dettagliatamente in ordine all’insufficienza degli estratti disponibili. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione; gli altri motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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