Mutuo, eccezione di nullità e limiti alle allegazioni tardive in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 26532 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità del contratto, l’eccezione relativa non è soggetta alle preclusioni assertive ed istruttorie, poiché il giudice può rilevarla anche d’ufficio. Tuttavia la nullità deve emergere ex actis dai documenti prodotti e dai fatti allegati dalle parti entro i termini delle preclusioni, scaduti i quali il thema decidendum e il thema probandum devono ritenersi definiti una volta per tutte, senza che il giudice possa rimettere le parti in termini per nuove allegazioni o richieste istruttorie. La decisione di rito sull’inammissibilità della domanda è assorbente rispetto alla valutazione di merito, che, resa ad abundantiam, non è impugnabile per difetto di interesse. È inammissibile il motivo che censuri la ricognizione delle risultanze probatorie e la loro interpretazione, invocando un sindacato di legittimità sul governo del materiale probatorio riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato la mutuataria al pagamento del saldo di un contratto di mutuo stipulato nel 1995, eliminando dal saldo solo gli interessi usurari. La Corte d’appello, su gravame della cliente, ha parzialmente riformato la decisione: ha ritenuto ammissibile l’eccezione di nullità proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado, ma infondata nel merito, ed ha rideterminato il saldo applicando il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B. e gli interessi di mora nella misura legale a partire dalla scadenza dell’ultima rata.
La ricorrente ha impugnato la sentenza con otto motivi, contestando la declaratoria di nullità e la ricostruzione del rapporto dare/avere, oltre alla segnalazione alla Centrale dei Rischi. La banca ha resistito con controricorso e la ricorrente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità riferite al ricorso nel suo complesso, dovendo queste essere valutate con riguardo ai singoli motivi. Sul primo motivo, concernente la violazione dell’art. 101 c.p.c., il Collegio osserva che la Corte di merito non ha rilevato d’ufficio la nullità quale questione nuova, ma ha giudicato di una domanda formulata in sede conclusionale e ritenuta ammissibile. Essa non doveva rimettere le parti in termini per allegazioni o richieste istruttorie, avendo chiarito che la nullità, pur non soggetta a preclusioni, deve emergere ex actis nei termini, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 26242/2014.
Sui motivi secondo e terzo, il Collegio rileva che la decisione di rito sull’inammissibilità della deduzione è assorbente: la valutazione di merito sull’avvenuta erogazione della somma è resa ad abundantiam e, come tale, non sorregge la ratio decidendi. È pertanto inammissibile il motivo che la censuri, difettando l’interesse, richiamandosi Sez. Un. n. 3840/2007 e Cass. Sez. I n. 8755 del 2018. Nel merito la Corte ribadisce che il giudice può trarre il proprio convincimento dalle risultanze di causa a prescindere dall’iniziativa della parte onerata della prova, e che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere sia attribuito a parte diversa.
Sul quarto e quinto motivo, attinenti al tasso sostitutivo, la Corte afferma che la norma applicabile ratione temporis àncora il tasso a quello dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, espressione inequivoca. La censura che investe la concreta ricognizione della fattispecie è esterna all’interpretazione della norma e attiene alla valutazione di merito. Il quinto motivo è inammissibile anche per la preclusione da doppia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c., richiamandosi Cass. n. 7724/2022 e Cass. n. 32019/2024.
Sul sesto motivo, la Corte conferma che agli effetti della mora ex re la liquidità dell’obbligazione ricorre anche quando il titolo indichi i criteri per determinarla, a nulla rilevando le contestazioni sull’an e sul quantum. Il settimo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., è infondato: la diversa qualificazione dei fatti e della mora è stata effettuata su richiesta di parte. L’ottavo motivo, relativo alla segnalazione alla Centrale dei Rischi, è inammissibile perché investe il merito della valutazione riservata al giudice.
Nota della Redazione
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