Giudicato esterno e scatti di anzianità del redattore ordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22612 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, con la conseguenza che la sua interpretazione avviene alla stregua dell’esegesi delle norme e non degli atti e dei negozi giuridici. Gli eventuali errori interpretativi sono quindi sindacabili sotto il profilo della violazione di legge e il giudice di legittimità può accertare direttamente esistenza e portata del giudicato esterno, riesaminando gli atti del processo indipendentemente dall’interpretazione del giudice di merito. Il giudicato esterno copre solo ciò che è stato effettivamente deciso: l’accertamento del diritto all’inquadramento come redattore ordinario, senza alcuna statuizione sull’anzianità, non contiene il riconoscimento del diritto agli scatti previsti per il redattore con oltre trenta mesi. Non è pertanto integrata la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. quando il giudice del merito quantifichi le differenze retributive facendo decorrere l’anzianità dal riconoscimento giudiziale della qualifica.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva ottenuto, con sentenza definitiva del 2013, l’accertamento della natura giornalistica dell’attività prestata alle dipendenze di una società radiotelevisiva e il diritto all’inquadramento come redattore ordinario, con condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive. In un separato giudizio, relativo al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2013, la lavoratrice aveva chiesto le ulteriori differenze maturate.

Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, riformando in parte la decisione, quantificava le somme dovute in misura inferiore, facendo decorrere gli scatti di anzianità dal riconoscimento giudiziale della qualifica e non da una data anteriore. Avverso la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del giudicato formatosi nel 2013.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che la sentenza definitiva del 2013 avesse riconosciuto la maturazione del primo scatto di anzianità dalla data di accertamento della qualifica giornalistica e che, non essendo stata impugnata, la società non potesse contestare in un giudizio destinato alla mera quantificazione la decorrenza degli scatti. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato.

La Corte esclude anzitutto la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi, ma ha interpretato la sentenza del 2013 in modo diverso dal tribunale, ritenendo accertato il diritto all’inquadramento dalla data del riconoscimento giudiziale e non da epoca anteriore.

Sul secondo profilo, il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il giudicato va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione è sindacabile come violazione di legge, potendo il giudice di legittimità accertarne direttamente esistenza e portata con cognizione piena, come affermato dalle Sezioni Unite n. 24664 del 2007 e dalle successive Cass. n. 21200 del 2009, n. 15339 del 2018 e n. 17175 del 2020.

Nel merito, la sentenza del 2013 contiene l’accertamento del diritto alla qualifica di redattore ordinario senza alcuna specificazione sull’anzianità e senza riferimento alle qualifiche di redattore con più o meno trenta mesi. Gli artt. 11 e 13 del CNLG non recano la dicitura di redattore ordinario, né consentono di ritenere tale locuzione equivalente a quella di redattore con oltre trenta mesi di anzianità. Il riconoscimento del diritto all’inquadramento con la decorrenza richiesta induce, sul piano logico, a ritenere che da tale data potesse computarsi l’anzianità nella qualifica. La Corte esclude quindi che la sentenza irrevocabile contenesse il riconoscimento del diritto alla qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità e, di conseguenza, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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