Mutuo: legittimazione del mandatario e capitalizzazione composta (Cass. civ. Sez. I n. 18839 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore che, secondo il verbale d’udienza, ha partecipato al collegio che ha riservato la decisione non è causa di nullità della sentenza, ma integra un mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., essendo l’intestazione priva di autonoma efficacia probatoria. Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all’art. 345 cod. proc. civ. riguarda solo i documenti relativi al merito e non quelli volti a dimostrare la legittimazione processuale. La legittimazione del mandatario con rappresentanza non integra l’intervento del terzo ex art. 344 cod. proc. civ.; il potere rappresentativo riferito a crediti di data natura non esige che l’atto che ne condiziona la qualificazione sia preesistente alla procura. Nei mutui bancari a rimborso rateale con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione della normativa sulla trasparenza.

Il Fatto

Il mutuatario, in proprio e quale rappresentante di una società, unitamente ad altri garanti, convenne in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto di mutuo per pretesa usurarietà degli interessi, applicazione di anatocismo e addebito di spese illegittime, oltre alla restituzione delle somme e al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte di appello respinse il gravame.

Proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, la Cassazione li ha tutti disattesi, confermando la decisione di merito e condannando i ricorrenti alle spese.

La Motivazione della Corte

Sul primo e secondo motivo, con cui si denunciava la composizione del collegio, la Corte osserva che l’intestazione della sentenza riportava solo due nominativi, mentre dal verbale d’udienza risultava un terzo componente. La Suprema Corte qualifica tale omissione come mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., poiché l’intestazione si limita a riprodurre i dati del verbale e non ha autonoma efficacia probatoria, in difetto di elementi contrari dedotti dalla parte.

Sul terzo, quarto e quinto motivo, relativi alla legittimazione della mandataria subentrata in appello, la Corte richiama il principio per cui il divieto di nuovi documenti in appello ex art. 345 cod. proc. civ. opera solo per il merito e non per i documenti che provano la legittimazione processuale. La banca che si è costituita in gravame non era terzo, ma procuratrice della parte legittimata, come tale titolata a resistere all’appello ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ.

Sul sesto e settimo motivo, concernenti la motivazione e la pretesa usurarietà, la Corte esclude il vizio motivazionale alla luce del minimo costituzionale del sindacato ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e conferma che gli esborsi per l’acquisto di azioni o quote non rientrano tra i costi da conteggiare nel TEG, secondo le istruzioni della Banca d’Italia.

Sull’ottavo motivo, la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda solo le domande di merito e non le istanze istruttorie, denunciabili solo sotto il profilo motivazionale.

Sul nono motivo, decisivo sul piano sostanziale, la Corte afferma che nei mutui a rimborso rateale con piano alla francese la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta non determina nullità parziale del contratto, in linea con le Sezioni Unite n. 15130 del 2024. Il decimo motivo è dichiarato non idoneo a configurare un mezzo di censura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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