Usura e trasparenza nel mutuo: onere di specificità del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 18838 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non configura omissione di pronuncia, che ricorre solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito. La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso deve dedurre, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, anche l’emersione nel giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già proposte e non consente la prospettazione di questioni nuove. Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili, e non hanno valore confessorio i giudizi espressi dalla parte sull’eccedenza dei tassi rispetto alle soglie di legge.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un contratto di mutuo con cui si lamentava l’applicazione di interessi, spese e commissioni non dovute. Il Tribunale di Agrigento aveva condannato la banca al pagamento di una somma in favore dei mutuatari, riconoscendo l’usurarietà del mutuo. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione di primo grado, escludendo la natura usuraria del finanziamento.

I mutuatari propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dalla banca con controricorso e memoria. La questione centrale riguarda la verifica dell’usurarietà del tasso applicato e la denunciata mancata considerazione di spese e oneri nel calcolo del tasso effettivo globale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza di nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., respingendola. Il mancato esame di una questione processuale non integra omissione di pronuncia, che si configura solo in presenza di domande o eccezioni di merito non esaminate. Inoltre, in tema di errores in procedendo, non è consentito formulare la censura di omessa motivazione, e la doglianza è carente di specificità perché non dà conto del contenuto della procura rilasciata al difensore.

Quanto alla verifica dell’usurarietà, la Corte osserva che l’art. 1, comma 4, legge n. 108 del 1996 esclude dal computo del tasso le somme per imposte e tasse. Ne consegue la correttezza dell’esclusione dell’imposta sostitutiva e delle spese notarili dal calcolo del tasso effettivo globale. La questione, peraltro, era stata proposta tardivamente in comparsa conclusionale.

Sul valore confessorio delle dichiarazioni della banca, la Corte richiama gli artt. 228 e 229 cod. proc. civ.: le ammissioni contenute in scritti sottoscritti solo dal procuratore sono elementi indiziari liberamente valutabili, assumendo valore di confessione giudiziale spontanea solo se l’atto è sottoscritto dalla parte personalmente. In ogni caso, la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, non giudizi o opinioni.

La Corte esclude poi la configurabilità dell’usura sopravvenuta, richiamando Sezioni Unite n. 24675 del 2017: il superamento della soglia nel corso del rapporto non determina nullità della clausola né violazione del dovere di buona fede. Rileva, ai fini dell’accertamento, il passaggio della sentenza ove si dà atto che il tasso effettivo globale era inferiore al tasso soglia al momento della stipula.

Sul piano dell’ammortamento, la Corte richiama Sezioni Unite n. 15130 del 2024: la mancata indicazione del piano di ammortamento «alla francese» e del regime di capitalizzazione composta non è causa di nullità parziale del contratto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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