Le contestazioni sul requisito soggettivo di accesso alla procedura sono precluse se non dedotte col reclamo (Cass. civ. Sez. 1 n. 4521 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È preclusa ogni contestazione sulla sussistenza del requisito soggettivo di accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento quando la relativa censura non sia stata tempestivamente dedotta con il reclamo avverso il decreto di omologazione, essendo tale questione ormai coperta dal giudicato interno. La tempestività della modifica della proposta dipende dall’osservanza, da parte del proponente, del termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 9, comma 3-ter, l. n. 3/2012. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti realmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione.
Il Fatto
Il giudice delegato del tribunale di Treviso omologava l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da un istituto I.P.A.B. A seguito di reclamo, il tribunale dichiarava l’inammissibilità della proposta per difetto del requisito soggettivo, ritenendo la disciplina non applicabile ai soggetti per i quali è prevista un’autonoma procedura di risanamento. La Corte di Cassazione, con precedente sentenza, censurava tale decisione, rilevando che la questione del requisito soggettivo avrebbe dovuto essere dedotta con il reclamo e, non essendo stata sollevata, era ormai preclusa, disponendo il rinvio al tribunale per l’esame degli altri motivi.
Nel giudizio di rinvio, la banca ricorrente eccepiva la nullità del procedimento per la tardività del deposito della modifica della proposta e della documentazione attestante un’ipoteca giudiziale. Il tribunale rigettava il reclamo, ritenendo tempestivi gli adempimenti. Avverso tale decreto la banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente aveva censurato il decreto impugnato nella parte in cui aveva rigettato il reclamo avverso l’omologazione dell’accordo. Le censure, direttamente o indirettamente, investivano la questione della legittimazione dell’istituto ad avvalersi della procedura di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 3/2012. Tale questione, tuttavia, era ormai preclusa, poiché la precedente sentenza della Corte aveva stabilito che ogni contestazione sulla legittimazione doveva considerarsi definitivamente preclusa, non essendo stata tempestivamente dedotta con il reclamo ex art. 10, comma 6, l. n. 3/2012. Il tribunale del rinvio, pertanto, correttamente non si era pronunciato sul punto, e la ricorrente non poteva ora riproporre la questione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità. La ricorrente lamentava l’omesso esame dell’eccezione di nullità del procedimento, sostenendo che la modifica della proposta sarebbe stata presentata dopo l’inizio delle operazioni di voto. La Corte ha tuttavia rilevato che il decreto impugnato aveva rigettato l’eccezione di tardività, ritenendo che il giudice delegato, a fronte della presentazione della modifica, aveva revocato il precedente decreto di fissazione dell’udienza e aveva concesso ai creditori un nuovo termine per esprimere il consenso, fino a dieci giorni prima della nuova udienza, fissata al 24/09/2015.
La ricorrente, nel censurare tale statuizione, non si era realmente confrontata con il decreto impugnato, omettendo di criticare il rilievo, rimasto incensurato, secondo cui la tempestività della modifica andava valutata in relazione alla nuova udienza fissata dopo la revoca del precedente decreto. Non avendo dimostrato l’erroneità di tale presupposto, il motivo si risolveva in una mera contrapposizione di una diversa ricostruzione, inidonea a superare il vaglio di specificità richiesto dagli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c..
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.