Prescrizione crediti retributivi detenuto lavoratore decorre dalla fine del rapporto unico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17476 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria integra, ove ne ricorrano le caratteristiche, un rapporto di lavoro subordinato, distinto dal rapporto detentivo, ma connotato da una condizione di soggezione alle determinazioni dell’istituto e alla “chiamata al lavoro”. Ne consegue che le interruzioni tra un turno e l’altro non costituiscono cessazioni del rapporto, configurandosi piuttosto come sospensioni di un rapporto unico. Il termine di prescrizione dei crediti retributivi non decorre dalla cessazione di ciascun periodo lavorativo, bensì dal venir meno del rapporto di lavoro, che coincide di regola con la fine dello stato di detenzione. Spetta all’amministrazione, ove assuma che il rapporto sia cessato prima, allegare e provare il diverso momento di conclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in diversi istituti penitenziari, aveva svolto attività lavorativa intramuraria in molteplici periodi, con mansioni di scopino, addetto alla lavanderia, facchino, addetto alla pulizia e scrivano. Aveva quindi chiesto l’adeguamento della retribuzione corrisposta, ritenendola inferiore ai parametri dovuti.
Il Tribunale di Roma, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che il termine prescrizionale decorresse dalla cessazione del complessivo “lavoro carcerario” e non dalla fine dei singoli periodi. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla prescrizione e l’erronea qualificazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione del lavoro penitenziario: da elemento della pena, secondo il regolamento del 1931, a fattore del trattamento rieducativo, in attuazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione. L’art. 20 della legge n. 354/1975, nel testo novellato dal d.lgs. n. 124/2018, sancisce che il lavoro non ha carattere afflittivo, è remunerato e deve riflettere i metodi del lavoro nella società libera.
La Corte richiama i “punti fermi” fissati da Corte cost. n. 341 del 2006: i diritti nascenti dai rapporti di lavoro nell’organizzazione penitenziaria hanno piena tutela giurisdizionale, ma la loro configurazione può non coincidere con quella del lavoro libero, per salvaguardare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le esigenze organizzative dell’amministrazione.
Su questa base, il Collegio esclude che il rapporto possa qualificarsi come lavoro intermittente o come successione di contratti a termine, e ravvisa una condizione di soggezione del detenuto alla scelta dell’istituto. L’assegnazione dipende da elenchi formati da una commissione, dalla disponibilità effettiva dei posti e dalla rotazione: il detenuto non ha alcun potere di controllo sulla “chiamata al lavoro”.
Da ciò deriva che le interruzioni tra un periodo e l’altro non sono vere cessazioni, ma sospensioni di un rapporto sostanzialmente unico. La Corte conferma che la prescrizione non corre in costanza del rapporto, ma nega che possa decorrere dalle singole interruzioni. Il termine decorre dal venir meno del rapporto, di regola coincidente con la fine della detenzione, come confermato da Cass. n. 396 del 2024 in tema di disoccupazione involontaria.
Il Collegio precisa infine che spetta all’amministrazione allegare l’eventuale conclusione anticipata del rapporto per circostanze diverse, come l’età o lo stato di salute. La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi richiamati, e il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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