Notifica della sentenza tributaria a mezzo posta e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. V n. 642 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado eseguita mediante spedizione in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, ai sensi degli artt. 16, comma 3, e 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. La notifica resta valida anche quando l’atto sia stato trasmesso unitamente a un’istanza di rimborso, poiché la parte pubblica consegue comunque la conoscenza legale del contenuto della pronuncia. La mancata attestazione di conformità all’originale e il mancato deposito della copia notificata presso la segreteria non incidono sulla validità della notificazione, per la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 cod. proc. civ.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso proposto da un’associazione Onlus avverso un avviso di accertamento in materia di IVA. L’avviso fondava la pretesa sulla cancellazione dell’associazione dall’anagrafe delle ONLUS, disposta dalla Direzione regionale per l’insussistenza dei requisiti formali previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

La Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, dichiara l’appello inammissibile per tardività: la sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo raccomandata, mentre il gravame era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi; l’associazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito passaggio in giudicato di altra sentenza relativa al medesimo avviso. L’eccezione è inammissibile: non vi è prova in atti della formazione del giudicato, poiché la parte che lo eccepisce deve produrre la sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. La mancata contestazione di controparte non equivale ad ammissione.

Nel merito, il Collegio richiama la specialità del rito tributario affermata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: le norme processuali tributarie prevalgono su quelle ordinarie, applicabili solo in via sussidiaria. Su tale base, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve è regolata dall’art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, novellato dall’art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, che rinvia all’art. 16 dello stesso decreto.

L’art. 16, comma 3, prevede forme di notificazione diretta, tra cui la spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La Corte, richiamando Cass. n. 5871 del 2012 e Cass. n. 16554 del 2018, ribadisce che tali modalità sono idonee a far decorrere il termine breve per impugnare le sentenze dei giudici tributari.

Ne deriva che la notifica eseguita a mezzo postale insieme all’istanza di rimborso delle somme pignorate è valida, avendo posto l’Amministrazione nelle condizioni di conoscere legalmente la pronuncia e di appellare. La Corte esclude inoltre che la mancanza dell’attestazione di conformità e il mancato deposito della copia notificata incidano sulla validità, per la tassatività delle nullità ex art. 160 cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 10138 del 2022.

Il primo motivo è dunque rigettato, con assorbimento dei restanti. L’Agenzia è condannata alle spese e non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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