Mutuo di scopo non perfezionato senza incasso dei titoli dal terzo creditore (Cass. civ. Sez. I n. 11221 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del danaro ovvero con il conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica della somma. Ove le parti pattuiscano l’erogazione del finanziamento mediante titoli di credito emessi non al portatore ma all’ordine del terzo creditore del mutuatario, il mutuo si perfeziona solo se i titoli entrano nella sfera giuridica del terzo. In difetto, il mutuatario ha la mera detenzione materiale di titoli altrui, privo di un autonomo titolo per incassarli o disporne, e non sorge alcun debito restituibile. Ne consegue che la restituzione dei titoli al mutuante non integra il pagamento di un debito non scaduto e non è dichiarabile inefficace ai sensi dell’art. 65 l.f.
Il Fatto
Una società in crisi aziendale otteneva nel 2006 l’ammissione agli aiuti al salvataggio previsti dalla normativa comunitaria, per operare nelle more della predisposizione di un piano di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. La finanziaria regionale erogava vari acconti, tra cui uno di importo rilevante mediante assegni circolari non trasferibili intestati all’ente previdenziale creditore della società. Solo una parte del prestito fu utilizzata per estinguere la posizione debitoria previdenziale; la restante parte, non consegnata all’ente né incassata, fu riconsegnata alla finanziaria su richiesta di questa.
Dichiarato il fallimento, la curatela chiese la declaratoria di inefficacia della restituzione ex art. 65 l.f., assumendo che essa costituisse pagamento di un debito non scaduto e preferenziale. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, dichiarava inefficace il pagamento. La finanziaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati unitariamente, sono fondati. La Corte muove dal principio, già affermato nella sentenza n. 8634/1999, secondo cui il mutuo si perfeziona con la consegna del danaro o con il conseguimento della disponibilità giuridica, che ricorre anche quando il mutuante, previo accordo, provveda al pagamento di un debito del mutuatario. Si realizza allora un duplice trasferimento della somma: prima dal mutuante al mutuatario, poi da questi al terzo.
La Corte non condivide l’impostazione del giudice di merito. La disponibilità giuridica non sorge in capo al mutuatario quando, per qualsiasi causa, non si realizzi il pagamento del debito e il mutuatario non sia munito di un autonomo titolo per disporre comunque della somma. Nella fattispecie esaminata dalla pronuncia del 1999 il pagamento del debito era invece regolarmente avvenuto; analogamente in altra pronuncia richiamata.
Non è sufficiente, rileva il Collegio, che le pattuizioni contrattuali attribuiscano al mutuatario l’incarico di impiegare la somma per soddisfare un proprio interesse, ove tale interesse non sia stato in concreto soddisfatto. Nella specie, gli assegni circolari non trasferibili, intestati all’ente previdenziale, non erano stati accettati da questo: il mutuatario ha avuto la mera detenzione materiale di titoli di credito intestati a un terzo, senza alcun titolo per incassarli o disporne.
Il finanziamento può quindi ritenersi perfezionato solo ove i titoli entrino nella sfera giuridica del terzo. Erroneamente, conclude la Corte, la Corte d’Appello ha ritenuto perfezionato il finanziamento e ha qualificato la restituzione dei titoli come restituzione anticipata del prestito. Il terzo motivo resta assorbito; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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