Inammissibili i motivi di ricorso oscuri e a doppia valenza (Cass. civ. Sez. III n. 11330 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il motivo che cumuli indistintamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il deficit motivazionale, giacché la motivazione o è errata in iure, e dunque esiste, oppure è omessa, e dunque non esiste. È altresì inammissibile il motivo che, denunciando un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non chiarisca, in presenza di una doppia conforme in facto, se le ragioni della decisione d’appello differiscano da quelle, pur conformi nell’esito, del giudice di primo grado. Il ricorso articolato su elementi oscuri e generici non consente alla Corte di valutare la sussistenza dei vizi denunciati.

Il Fatto

Un agente per la riscossione delle somme dovute a un consorzio di difesa delle produzioni agricole veniva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara ex art. 548 cod. proc. civ., a seguito di dichiarazione negativa resa nel pignoramento presso terzi promosso dal concessionario della riscossione. Con sentenza del 16.12.2013 il Tribunale accertò che l’agente era debitore del consorzio per l’importo indicato.

La Corte d’appello dell’Aquila, adita dal terzo pignorato e nella contumacia del consorzio esecutato, con sentenza del 6.3.2019 rigettò l’appello, respingendo la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione e confermando nel merito l’accertamento del credito. Proponeva allora ricorso per cassazione l’agente, con tre motivi; resisteva il concessionario subentrato. Il ricorso veniva rimesso alle Sezioni Unite per la questione di giurisdizione, definita con il rigetto del primo motivo, e quindi trasmesso alla Sezione per l’esame delle ulteriori censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà preliminarmente atto che la questione di giurisdizione è stata definita dalle Sezioni Unite, con rigetto del primo motivo e affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sicché restano da delibare i soli motivi secondo e terzo.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente aveva dedotto insieme la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 60 e 61 d.lgs. n. 112/1999 e un deficit motivazionale. Tale commistione rende il mezzo inammissibile in sé, perché la motivazione o è errata in iure, e quindi esiste, oppure è omessa, e quindi non esiste. A ciò si aggiunge che gli argomenti erano svolti in modo oscuro e generico, praticamente incomprensibile, così da non consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.

Analoga sorte segue il terzo motivo, proposto sotto le insegne dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Venendo in rilievo una doppia conforme in facto, la ricorrente avrebbe dovuto spiegare se le ragioni della decisione d’appello fossero o meno diverse rispetto a quelle, pur conformi nell’esito, del Tribunale di Pescara: onere non assolto, come richiesto dal precedente Cass. n. 26934/2023.

Il ricorso è dunque rigettato nel complesso. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.; nulla è disposto nel rapporto con il consorzio, che non ha svolto difese. La Corte dà atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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