Mutuo solutorio con accredito in conto costituisce titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. III n. 28241 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo c.d. solutorio, che si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. La mancata consegna materiale del denaro non determina pertanto la nullità del contratto né esclude l’obbligo restitutorio.

Il Fatto

Una banca di credito cooperativo ha promosso esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti dei mutuatari in virtù di un contratto di mutuo fondiario. Nella procedura sono intervenuti altri istituti di credito, originari e per subentro.

I debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la banca procedente ha avanzato, in via riconvenzionale subordinata, domanda di condanna degli opponenti alla restituzione delle somme erogate. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello, in riforma, l’ha accolta, ritenendo nullo il contratto di mutuo per mancata consegna materiale della somma. La banca ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 1813 e 1814 cod. civ. e dell’art. 474, secondo comma, nn. 2 e 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che il trasferimento della somma mutuata si realizzi con l’accredito in conto e che un contratto contenente esplicita obbligazione restitutoria valga come titolo esecutivo. I motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente e accolti.

Il Collegio richiama i principi delle Sezioni Unite n. 5841 del 05.03.2025, conformi al prevalente indirizzo già affermatosi (Sez. III n. 23149 del 25.07.2022): il mutuo solutorio si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito, con nascita dell’obbligo restitutorio, restando irrilevante l’immediata destinazione a ripianare pregresse esposizioni.

La Corte territoriale, applicando il principio della ragione più liquida, aveva invece ritenuto assorbente la pretesa nullità del contratto per mancata consegna materiale del denaro, considerata essenziale ai fini del trasferimento della proprietà della somma, ed escluso in radice l’obbligo di restituzione, senza esaminare adeguatamente la domanda riconvenzionale subordinata di restituzione a titolo di indebito.

La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, affinché la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi indicati. Il terzo, quarto e quinto motivo restano assorbiti, essendo le relative domande riconvenzionali subordinate all’accoglimento dell’opposizione. La cassazione con rinvio riguarda anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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