Insinuazione al passivo e onere di indicazione del bene in privilegio speciale (Cass. civ. Sez. I n. 33066 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l’art. 93, comma 3, n. 4), l. fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal correttivo d.lgs. n. 169 del 2007, impone al creditore che invochi un privilegio speciale di indicare nel ricorso il titolo della prelazione e la descrizione del bene sul quale essa si esercita. L’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute nell’istanza e dei documenti alla stessa allegati. In mancanza di tale specificazione, il credito insinuato è considerato chirografario ai sensi del successivo comma 4. Il principio espresso da Cass. n. 17329/2017 si riferisce al testo anteriore alla novella e non è più attuale. È inammissibile il motivo che solleciti un nuovo scrutinio del fatto o che deduca la violazione di legge senza specifiche argomentazioni critiche.

Il Fatto

L’agente della riscossione chiedeva l’insinuazione al passivo del credito portato da cartelle esattoriali, con richiesta di riconoscimento del privilegio ipotecario ai sensi degli artt. 2808 e 2855 c.c. Il giudice delegato ammetteva il credito ma negava la prelazione, perché nella domanda non erano stati identificati gli immobili su cui il privilegio avrebbe dovuto insistere.

Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Varese accoglieva in parte l’impugnazione, riconoscendo il privilegio per il credito relativo a un cronologico, ove era stata allegata l’ispezione ipotecaria con gli estratti di ruolo, e confermando invece l’esclusione per l’altro cronologico, per il quale era stata prodotta solo la comunicazione dell’avvenuta iscrizione. Avverso il decreto l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il fallimento intimato non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la connessione delle questioni, sono dichiarati inammissibili. Essi tendono a sollecitare un nuovo scrutinio del fatto, quanto all’accertamento dell’individuazione dei beni sui quali sarebbe insistito il privilegio ipotecario, profilo che non può essere sindacato in sede di legittimità.

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui la domanda di ammissione al passivo postula, ai fini del riconoscimento della prelazione, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., dell’eventuale titolo di prelazione, con degradazione a chirografo del credito in caso di omissione o assoluta incertezza (Cass. n. 2287/2024; Cass. n. 10990/2021; Cass. n. 24426/2022).

Nel caso concreto il Tribunale ha accertato che, per l’istanza sub cronologico, era stata allegata solo la comunicazione alla società in bonis recante notizia dell’avvenuta iscrizione, documento ritenuto non idoneo a individuare il bene. Si tratta di un accertamento in fatto, non ulteriormente sindacabile, neppure sotto l’egida dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte precisa poi che il precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. n. 17329/2017) non è più attuale, perché riferito al testo dell’art. 93 l. fall. anteriore alla novella del d.lgs. n. 5 del 2006, che non contemplava un eguale onere identificativo del bene. Sulla base del testo vigente deve invece affermarsi che l’indicazione del titolo di prelazione e la descrizione del bene, se la prelazione ha carattere speciale, deve essere verificata dal giudice tenendo conto delle indicazioni complessive della domanda e dei documenti allegati (Cass. n. 7287/2013; Cass. n. 11656/2016).

Anche il terzo motivo è inammissibile: la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotta, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme violate ma anche con specifiche argomentazioni critiche delle soluzioni adottate dal giudice di merito (Cass. n. 24298/2016; Cass. n. 17570/2020). Il motivo non rispetta tali modalità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019).

Nota della Redazione

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