Danno parentale: va impugnata la statuizione pregiudiziale, non il merito reso «ad abundantiam»; ricorso inammissibile e condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c. (Cass. 9416/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 9416/2026, pubblicata il 14 aprile 2026 (R.G.N. 13485/2024) — camera di consiglio del 3 febbraio 2026, Presidente Lina Rubino, Relatore Roberto Simone.
Il principio di diritto
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (…), abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta «ad abundantiam».
Il fatto
In esito a un sinistro stradale mortale, il Tribunale e poi la Corte d’appello di Palermo avevano riconosciuto ai congiunti della vittima — genitori, fratello, nonna e una zia convivente — il danno da perdita del rapporto parentale, rigettando però la domanda dell’altra zia, non convivente, per insufficiente prova dell’intensità del legame affettivo. I congiunti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, relativi al mancato risarcimento alla zia non convivente, al quantum del danno parentale e al danno morale «catastrofale» preteso iure hereditatis. In pendenza del giudizio era stata comunicata una proposta di definizione accelerata (art. 380-bis c.p.c.) di inammissibilità.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, in conformità alla proposta. Primo motivo (zia non convivente): inammissibile, perché la Corte d’appello aveva dichiarato il motivo d’appello inammissibile per difetto di specificità e, solo ad abundantiam, anche infondato nel merito; i ricorrenti hanno impugnato la statuizione di merito e non quella pregiudiziale, e il merito reso ad abundantiam dopo una pronuncia di inammissibilità non va impugnato (Cass., Sez. Un., n. 3840/2007). Secondo e quarto motivo (quantum del danno parentale): inammissibili ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché affermano l’erroneità della liquidazione senza spiegarne le ragioni, restando nell’alveo del «non motivo»; la liquidazione equitativa non è sindacabile in legittimità se non per adeguatezza della motivazione, qui non manifestamente iniqua. Terzo motivo (danno catastrofale): inammissibile, perché sollecita un nuovo giudizio di merito sulla percezione, da parte della vittima, della propria fine imminente, accertamento riservato al giudice di merito.
Esito: dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alle spese e, per la conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di 5.500 euro ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative. Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo e vi aggiunge, ad abundantiam, considerazioni di merito, l’impugnazione deve colpire la statuizione pregiudiziale: censurare solo il merito reso in soprappiù espone all’inammissibilità per difetto di interesse. Inoltre, proseguire il ricorso dopo una proposta di definizione accelerata (art. 380-bis c.p.c.) poi confermata nella decisione finale costituisce, per valutazione legale tipica, abuso del processo, con applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 36069/2023). Sul danno da perdita del rapporto parentale resta fermo che la presunzione del pregiudizio opera per i componenti del nucleo familiare più stretto e, al più, per gli altri familiari conviventi; per il congiunto non convivente occorre la prova dell’effettività del legame.
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