NASpI: decadenza anche per attività lavorativa preesistente non comunicata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2398 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla NASpI prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 si applica anche quando l’assicurato ometta di comunicare all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma già in corso, e non solo di un’attività intrapresa successivamente alla percezione del trattamento. L’art. 10, comma 1, del medesimo decreto non richiede che l’attività sia iniziata dopo la domanda, ma impone l’obbligo informativo ogniqualvolta sussista la contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e attività autonoma produttiva di reddito. Sul piano interpretativo il verbo “intraprenda” non è vincolato al solo significato di “iniziare”, ma ammette anche quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato”, con la conseguenza che l’estensione della regola della decadenza a tale fattispecie integra un’interpretazione estensiva, e non analogica, ammessa anche per le norme eccezionali.
Il Fatto
L’INPS impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 246/2020, che aveva respinto il gravame dell’Istituto avverso la decisione del Tribunale di Ivrea. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento della NASpI.
La lavoratrice si costituisce con controricorso e le parti depositano memorie. Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo: la violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 12 disp. prelim. cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la decadenza operi soltanto quando l’attività sia iniziata dopo la concessione della prestazione, e non quando l’attività sia preesistente, come nella specie.
La Motivazione della Corte
La Corte reputa il motivo fondato, richiamando i numerosi precedenti in termini (Cass. n. 22924/2024, n. 22800/2024, n. 11543/2024, n. 1053/2024, n. 846/2024) e rinviando alle relative motivazioni. L’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 impone a chi percepisce la NASpI e svolga attività autonoma o di impresa individuale di informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo previsto; l’art. 11, comma 1, lett. c), sanziona con la decadenza l’inizio dell’attività senza la comunicazione prescritta.
Secondo il Collegio, la fattispecie cui si correla la decadenza è l’omessa comunicazione della contemporaneità tra godimento del trattamento e svolgimento dell’attività autonoma produttiva di reddito, non essendo necessario che l’attività sia stata intrapresa dopo l’inizio della percezione. In tale evenienza il termine decorre dalla proposizione della domanda amministrativa.
La Corte non condivide l’opposto convincimento dei giudici territoriali, secondo i quali estendere l’obbligo all’attività preesistente integrerebbe un’interpretazione analogica, vietata dall’art. 14 prel. cod. civ. per le norme in materia di decadenza. Sul piano letterale il verbo “intraprendere” può valere anche come “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (Cass. n. 5951 del 2001). Sul piano sistematico depone la decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), che richiama l’art. 9, comma 3, in tema di pluralità di rapporti a tempo parziale.
La soluzione adottata non è quindi frutto di analogia, ma di interpretazione estensiva, coerente con l’intenzione del legislatore: la norma ha detto meno di quanto ha voluto, estendendo la regola della decadenza a una fattispecie implicitamente considerata. Trattandosi di interpretazione estensiva, essa è possibile anche per le norme eccezionali, come confermano Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e Cass. S.U. n. 11930 del 2010.
La Corte esamina infine l’argomento difensivo della controricorrente, che nega l’assimilabilità della carica di socio amministratore di società in nome collettivo al lavoro autonomo o all’impresa individuale (Cass. n. 22921/2024, Cass. n. 6933/2024). Rileva che ai fini della decadenza conta non il percepimento di reddito, ma lo svolgimento di un’attività lavorativa: profilo che il giudizio di merito non ha indagato, essendosi limitato all’aspetto reddituale, senza riferimento all’attività in concreto svolta né alla sua abitualità e prevalenza. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perché accerti lo svolgimento effettivo dell’attività e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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