Termine di decadenza e acquisto agevolato degli alloggi dei profughi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14042 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione degli alloggi di edilizia sociale assegnati ai profughi, il termine di dodici mesi previsto dall’art. 3 della legge reg. Liguria n. 40 del 2012 per la presentazione della domanda di acquisto ha natura di termine di decadenza. L’art. 6 della medesima legge, nel prescrivere che l’ente proprietario dia “adeguata informazione” ai destinatari anche tramite pubblicazione nell’albo pretorio e nei siti informatici, non impone un obbligo di comunicazione individuale, poiché l’avverbio “anche” connota tali modalità come aggiuntive rispetto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’agevolazione sul prezzo di acquisto di cui all’art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, come interpretato dall’art. 4, comma 223, della legge n. 350 del 2003, compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi “dedicati” e non anche di quelli “riservati”.
Il Fatto
Alcuni eredi di profughi italiani provenienti dalla Libia, assegnatari di immobili “riservati” ai sensi dell’art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, hanno chiesto all’ente proprietario l’acquisto degli alloggi alle condizioni di miglior favore previste dalla legge reg. Liguria n. 40 del 2012, pari al cinquanta per cento del costo di costruzione.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia, rilevando che il diritto non era stato esercitato entro il termine di decadenza stabilito dalla legge regionale. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo la violazione degli obblighi informativi, l’erronea qualificazione del termine e l’illegittimità costituzionale della disciplina ligure nonché della normativa statale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura sull’obbligo informativo. L’art. 6, comma 1, della legge regionale vincola gli enti proprietari a dare adeguata informazione ai destinatari anche mediante pubblicazione nell’albo pretorio e nei siti informatici. Secondo la Corte, la sentenza d’appello ha accertato in fatto che tali forme di pubblicità sono state rispettate e che la comunicazione individuale non è prescritta expressis verbis. L’uso della congiunzione “anche” dimostra che le modalità indicate sono ulteriori rispetto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, già idonea a rendere conoscibile l’atto normativo erga omnes.
Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ritiene il percorso argomentativo dei giudici d’appello lineare e intelligibile, tale da rispettare l’obbligo di motivazione di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. e all’art. 132 cod. proc. civ. Non ricorrono i vizi di contraddittorietà o apparenza che, soli, assumono rilievo costituzionale secondo Cass., S.U., n. 8053 del 2014.
Nel merito, il termine annuale non è irragionevole. La Regione, nell’esercizio della competenza residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., ha subordinato la domanda al rispetto di un termine predeterminato, senza sacrificare il diritto di fruire degli alloggi, ma solo la facoltà aggiuntiva di acquistarli. L’art. 152 cod. proc. civ., evocato dai ricorrenti, concerne i termini processuali e non la fattispecie.
Sul quinto e sesto motivo, la Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 161 del 2013, che ha ritenuto lesiva dell’art. 3 Cost. la disciplina regionale toscana estensiva del beneficio, e il principio di diritto affermato da Cass., sez. II, n. 9119 del 2017, secondo cui l’agevolazione compete solo agli assegnatari di alloggi “dedicati”, costruiti ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge n. 137 del 1952, perché solo costoro sopportano un canone di locazione maggiorato. Tale indirizzo è stato ribadito da Cass., sez. II, n. 24892 del 2018 e Cass., sez. I, n. 18609 del 2020.
Infine, il settimo motivo è respinto: i giudici d’appello, dopo aver acquisito note sulla questione di legittimità costituzionale, hanno definito il giudizio in base alla ragione più liquida, ossia l’intempestività delle domande. L’accoglimento dell’eccezione preliminare, in quanto assorbente, priva di rilevanza la questione, difettando il nesso di pregiudizialità richiesto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953.
Nota della Redazione
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