Natura di rifiuto del materiale da scavo e onere probatorio del sottoprodotto (Cass. pen. Sez. 3 n. 14231 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati ambientali, la qualificazione di una sostanza come rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, nonché l’accertamento della condotta come abbandono o deposito incontrollato ex art. 256 d.lgs. cit., costituiscono una quaestio facti demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici. La natura di rifiuto deve conseguire a dati obiettivi della condotta, essendo irrilevanti valutazioni soggettive sulla mancata utilità dei materiali per il detentore. Poiché la disciplina del sottoprodotto ha natura eccezionale e derogatoria, essendo causa di esclusione della responsabilità penale, grava sull’imputato l’onere di allegare e provare la sussistenza di tutti i presupposti normativi che consentono l’applicazione del regime più favorevole; in mancanza, il materiale proveniente da lavorazioni deve ritenersi oggettivamente destinato all’abbandono.
Il Fatto
Il Tribunale di Brindisi aveva condannato l’imputato, in qualità di legale rappresentante di una società operante nell’edilizia, alla pena di sei mesi di arresto e 8.000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152/2006. Allo stesso era contestato di aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi su un terreno di sua disponibilità, consistenti in cumuli di terra e rocce da scavo, tubi in pvc, una gru in disuso e materiale ferroso, per un volume complessivo di circa 500 metri cubi.
La Corte di appello di Lecce aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del materiale come rifiuto anziché come sottoprodotto, la mancata rinnovazione dell’istruttoria per una perizia tecnica e l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la nozione di rifiuto di cui all’art. 183, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 deve essere interpretata in chiave oggettiva, valorizzando la finalità di tutela della salute e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione. La verifica della natura del materiale e della riconducibilità della condotta all’abbandono o al deposito incontrollato integra un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e immune da vizi logici.
La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano accertato la certa volontà di disfarsi dei materiali sulla base di molteplici indici obiettivi: il progressivo accumulo nel tempo emerso dalle immagini satellitari, l’eterogeneità dei materiali, la loro disposizione disordinata e la loro riconducibilità a scarti di lavorazioni eterogenee. L’esclusione di una destinazione al reimpiego era stata correttamente motivata, valorizzando la circostanza che il pietrame proveniva da altre zone ed era aumentato nel corso degli anni, nonché il fatto che la gru era abbandonata da oltre un decennio.
Quanto alla prospettata natura di sottoprodotto, la Corte ha ribadito che tale disciplina ha carattere eccezionale, sicché l’onere probatorio grava sull’imputato. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcuna allegazione circa il ciclo produttivo di origine dei materiali, il loro futuro e certo impiego, gli eventuali trattamenti necessari e l’assenza di impatti negativi sull’ambiente: requisiti indefettibili per l’operatività dell’esimente. Ne consegue l’inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso, essendo le censure meramente fattuali o genericamente finalizzate a una perizia la cui utilità non era stata dimostrata.
Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti manifestamente infondato. Pur riconoscendo la deducibilità del vizio di motivazione per la mancata rilevazione d’ufficio della particolare tenuità del fatto, la Corte ha rilevato che il ricorso era generico e, soprattutto, che la quantità dei rifiuti e la prolungata durata della condotta, protrattasi per almeno tre anni, escludevano la marginalità dell’offesa. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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