Dichiarazione di litispendenza del giudice di pace impugnabile con appello (Cass. civ. Sez. III n. 32803 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia con cui il giudice dichiara la litispendenza è sostanzialmente assimilabile al provvedimento che decide questioni di competenza e, per regola generale, è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza. Tale regola soffre deroga quando la statuizione sia adottata dal giudice di pace: in questa evenienza opera la disposizione speciale dell’art. 46 cod. proc. civ., che, in ossequio alle esigenze di speditezza ed economia processuale, preclude l’impugnazione con regolamento di competenza delle decisioni del giudice di pace, rendendo inapplicabili gli artt. 42 e 43 cod. proc. civ.. Ne consegue che la declaratoria di litispendenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con il mezzo dell’appello, giusta l’art. 339, secondo comma, cod. proc. civ., ed è pertanto inammissibile, per difetto di rito, la declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sull’esclusività del regolamento di competenza.
Il Fatto
Un’opponente spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso il precetto con cui una compagnia assicuratrice le aveva intimato il pagamento di una somma asseritamente dovuta. Dedusse l’insussistenza del credito azionato, limitatamente alla metà dell’importo richiesto.
Il Giudice di pace adito, con sentenza, dichiarò la litispendenza tra la causa di opposizione e altro giudizio pendente tra le stesse parti in Cassazione. Il Tribunale, in sede di gravame, dichiarò inammissibile l’appello, sull’assunto che l’unico rimedio esperibile avverso la pronuncia di litispendenza fosse il regolamento necessario di competenza. La parte ha quindi proposto ricorso per cassazione, con contestuale istanza subordinata di conversione in regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 46 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., sostenendo l’appellabilità della sentenza che ha dichiarato la litispendenza. La ricorrente esclude l’inapplicabilità del regolamento di competenza alle decisioni del giudice di pace e, in via subordinata, chiede la conversione del ricorso in istanza di regolamento.
La Corte muove da un inquadramento sistematico: la litispendenza concorre all’identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la relativa pronuncia, assimilabile a quella sulle questioni di competenza, è di regola impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza. Il Collegio richiama il proprio orientamento, citando Cass. 18.03.2022, n. 8975 e Cass. 11.02.2025, n. 3549.
Su questa regola generale si fondava la sentenza impugnata. Il Supremo Collegio ne riconosce tuttavia la deroga quando la statuizione sulla litispendenza provenga dal giudice di pace: opera allora la disposizione di carattere speciale dettata dall’art. 46 cod. proc. civ., che, in ossequio alle esigenze di speditezza ed economia processuale proprie del processo davanti al giudice di pace, esclude l’impugnazione con regolamento di competenza.
Il divieto è esteso, per consolidato orientamento di nomofilachia, anche alle pronunce sulla litispendenza: la Corte cita Cass. 23.01.2006, n. 1218, Cass. 21.02.2004, n. 3529 e da ultimo Cass. 15.07.2025, n. 19590. Ne segue che la declaratoria di litispendenza del giudice di pace è impugnabile con l’appello, ai sensi dell’art. 339, secondo comma, cod. proc. civ.
Il giudice territoriale ha dunque errato nel reputare inammissibile l’appello. Il primo motivo è accolto, il secondo resta assorbito; la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, al quale è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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