Patrocinio a spese dello Stato rimborsa spese recupero crediti difensore (Cass. civ. Sez. II n. 3489 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore d’ufficio, che abbia esperito inutilmente le procedure di recupero del credito professionale, ha diritto alla liquidazione dell’onorario e delle spese a carico dello Stato ai sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002. I costi delle attività di recupero, comprensivi di spese, diritti e onorari, rientrano tra quelli che l’erario deve rimborsare. Il difensore è tenuto a provare un tentativo di recupero serio e non pretestuoso, non essendo richiesta anche la prova dell’impossidenza del debitore. È sufficiente che dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale e di aver avviato un’esecuzione mobiliare, anche presso terzi, risultata infruttuosa, ovvero di aver verificato l’impossibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Il tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per accedere alla liquidazione dei compensi.
Il Fatto
Un’avvocata, difensore d’ufficio in un procedimento penale, ha chiesto al Tribunale la liquidazione del compenso per l’attività svolta. Deduceva che, concluso il giudizio penale, aveva agito in via monitoria verso l’assistito e aveva notificato il decreto ingiuntivo e il precetto, senza ottenere il soddisfacimento del credito professionale.
Il Tribunale aveva liquidato un importo di € 300,00 oltre accessori. Su opposizione, il giudice aveva riformato il provvedimento riconoscendo € 1.920,00, ma senza liquidare nulla per le spese processuali del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e degli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo, con cui si censurava il diniego di liquidazione delle spese per le attività di recupero del credito professionale, che il difensore aveva dovuto necessariamente espletare per poter ottenere il riconoscimento del compenso a carico dello Stato. Il motivo è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha richiamato l’art. 116 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati nella misura e con le modalità dell’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84 quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Da qui l’affermazione del principio per cui questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza del debitore, in linea con Cass. 8359/2020 e Cass. 3673/2019.
La Corte ha precisato che è sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e di aver avviato l’esecuzione mobiliare, anche presso terzi, risultata infruttuosa, oppure di aver verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Non è invece richiesta una prova ulteriore, restando il tentativo di recupero un passaggio obbligato.
In conformità all’ormai costante orientamento, i costi delle iniziative di recupero — comprensivi di spese, diritti e onorari — devono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare al difensore d’ufficio, secondo il combinato disposto degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002, come affermato da Cass. 3673/2019, Cass. 24104/2011 e Cass. pen. 1630/2008. Ne è conseguito l’accoglimento del motivo, la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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